Sulla responsabilità contrattuale del consulente fiscale

La responsabilità del consulente fiscale si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile. Qualora il committente contesti al consulente un inadempimento contrattuale, dovrà pertanto provare l’esistenza e i termini dell’incarico, che la prestazione non è stata svolta secondo la diligenza professionale per imprudenza e/o imperizia (il consulente risponde anche in ipotesi di colpa lieve), nonché il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista.

(Tribunale di Brescia, 9 marzo 2020, n. 565)


Sul valore probatorio delle copie

In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. Ne discende che qualora manchi la produzione del contratto originale espressamente richiesta ed in assenza di diversa prova, non ci si potrà avvalere del documento in questione, che risulta pertanto inutilizzabile nel giudizio.

(Tribunale di Brindisi, 9 marzo 2020, n. 440)


La riconsegna dell’immobile e la riconsegna delle chiavi

In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione. Tuttavia non può ritenersi che l'invio di una lettera raccomandata contenente le chiavi dell'immobile, peraltro notificata per compiuta giacenza e mai ritirata, possa avere il valore di offerta reale non formale. Ciò in quanto l'obbligo di riconsegna ha ad oggetto l'immobile e tale obbligazione non può ritenersi adempiuta secondo buona fede mediante l'invio delle sole chiavi, senza offrire al locatore la possibilità di constatare in contraddittorio con il conduttore le condizioni dell'immobile.

(Tribunale di Roma, 9 marzo 2020, n. 4961)


Legittimazione all'opposizione allo stato passivo

In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non risponde alla proposta e alla decadenza dalla possibilità di presentare opposizione, non potendo, infatti, trovare l'applicazione il disposto di cui all'art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre l'art. 95, comma 2, l. fall., introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.

(Cassazione Civile, 13 marzo 2020, n. 7136)


Sull'addebito della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale

La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

(Tribunale di Ravenna, 9 marzo 2020, n. 229)


Obblighi informativi dell’istituto di credito

In caso di vendita da parte di istituti di credito di preziosi poi rivelatisi di valore inferiore rispetto a quello di acquisto, il fondamento normativo della responsabilità della banca deve ravvisarsi o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui la banca abbia contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata.

(Tribunale di Modena, 10 marzo 2020, n. 352)


Sul perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa

Il cosiddetto pre-concordato di cui all'art. 161, comma 6, legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, legge fall., secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale; la domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell'art. 161, comma 6, legge fall.; il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, comma 6, legge fall., ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario; la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10 l. fall., costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; la domanda anticipata di concordato presentata all'ultimo momento utile tuttavia può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa.

(Cassazione Civile, 12 marzo 2020, n. 7117)


Un partner può recuperare dall'altro quanto volontariamente versato durante la convivenza

Il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest'ultimo, ma alla formazione e poi alla fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un'attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato, sicché detta elargizione non può sottostare alla disciplina propria delle obbligazioni naturali: pertanto, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà riconoscersi al depauperato il diritto a recuperare quanto volontariamente versato economicamente e materialmente per quella determinata finalità, in piena applicazione e nei limiti dei principi dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

(Tribunale di Pavia, 12 marzo 2020, n. 378)


Credito eventuale e revocatoria ordinaria

Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuta dal debitore.

(Tribunale di Rimini, 12 marzo 2020, n. 209)


Accertamento della prosecuzione dell’attività d’impresa

Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va invece positivamente accertata dal giudice del merito.

(Cassazione Civile, 16 marzo 2020, n. 7311)