Omesso preavviso di segnalazione e ricorso cautelare

La mancata comunicazione/notificazione del preavviso di segnalazione, come invece previsto dall'art. 125, III comma, TUB, dall'art. 4, VII comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla circolare 139 dell’11/02/1991 della Banca d’Italia, legittima l’emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, recante intimazione alla Banca a provvedere all'immediata cancellazione/rettifica del nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia/CRIF, con efficacia retroattiva dalla segnalazione.

(Tribunale di Venezia, 26 marzo 2020)


Diritto alle agevolazioni sulla prima casa: abitazione di lusso se supera i 240 metri.

Ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, art. 6, tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative.

(Cassazione Civile, sez. trib., 16 aprile 2020, n. 7850)


Chi cambia sesso può scegliersi il nome che vuole

Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.

(Cassazione Civile, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877)


Sulla richiesta in corso di causa di esibizione degli estratti conto

La norma dell'art. 119, comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari - non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. Non può dunque risultare corretta una soluzione che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca; né tanto meno una soluzione che addirittura pretenda il completo decorso del termine stabilito dalla norma perché la banca consegni la documentazione contrattuale e contabile richiesta dal cliente. Simili ricostruzioni non risultano solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge (tendendo in realtà a trasformare uno strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo). Il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari - anche in sede giudiziaria -, non dovendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dell'art. 210 c.p.c. (cfr., in specie, le pronunce di Cass. n. 31649/2019; Cass., n. 3875/2019; Cass. n. 27769/2019).

(Cassazione Civile, 11 marzo 2020, n. 6975)


L’osservazione dei protocolli delle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento nel pre e nel post-operatorio

In sede di valutazione della responsabilità del medico, anche se è plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sala operatoria, sono esclusi possibili profili colposi nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente se sono stati seguiti i protocolli previsti dalle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento, con adozione di tutte le misure preventive per evitare l’evento. Pertanto, pur essendo plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sede nosocomiale, nessuna responsabilità è ascritta a carico dei medici che hanno praticato la disinfezione del campo operatorio e la corretta profilassi antibiotica e tutti gli altri trattamenti richiesti, ivi comprese le visite di controllo successive all'intervento chirurgico e tutte le altre prestazioni sanitarie – farmacologiche e non – necessarie prima per evitare e dopo per curare l’infezione.

(Tribunale di Cosenza, 26 marzo 2020)


Il termine per proporre reclamo al progetto di riparto non è soggetto alla sospensione del Decreto “Cura Italia”

In relazione al progetto di riparto parziale predisposto dal curatore ex art. 113 l. fall., in considerazione dell’entità della somma da ripartire e della necessità di favorire la circolazione del denaro, ricorrono le condizioni per dichiarare l’urgenza della trattazione ai sensi dell’art. 83 DL. 18/2020 (“Cura Italia”) al fine di escludere la sospensione dei termini per il reclamo, attesa la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in questo periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività d’impresa.

(Tribunale di Forlì, 1 aprile 2020)


L’accesso alla cassa integrazione “per emergenza Covid-19” è atto di ordinaria amministrazione

Nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l. fall., la richiesta avanzata dalla debitrice di autorizzazione ad accedere al beneficio della cassa integrazione in deroga “per emergenza Covid-19”, non determinando in sé un pregiudizio o un danno per il ceto creditorio, ma trattandosi di una libera scelta imprenditoriale, quale atto di ordinaria amministrazione e conservativo, non è soggetta ad autorizzazione da parte del tribunale, fermo restando che dovranno comunque valutarsene i riflessi sulla proposta definitiva.

(Tribunale di Milano, 27 marzo 2020)


Danno da mancata definizione agevolata

Spetta al professionista (commercialista) informare il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione e dissuaderlo dal ricorrere alla Giustizia tributaria, indirizzandolo invece ad una forma di definizione agevolata dell’accertamento. L’onere probatorio dell’avvenuta corretta informazione al cliente grava pacificamente in capo al professionista.

(Tribunale di Vicenza, 26 marzo 2020)


Sul danno da viaggio travagliato

Un travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, costituiscono un'offesa effettivamente seria e grave, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione.

(Cassazione Civile, 8 aprile 2020, n. 7754)


Sulla natura del mutuo ipotecario diretto a ripianare un’altra perdita

Laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un'operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso.

(Cassazione Civile, 8 aprile 2020, n. 7740)