Agevolazioni prima casa e requisito della residenza

La previa residenza anagrafica (ovvero il previo svolgimento di attività lavorativa) nel Comune dove si intende acquistare un immobile costituisce presupposto necessario ai fini del godimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e ciò sia con riferimento agi atti soggetti ratione temporis alla disciplina di cui al d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv. nella legge 5 aprile 1985 n. 118, sia con riferimento a quelli soggetti ratione temporis alla l. 31 dicembre 1991, n. 415. Il requisito in questione può essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto.

(Cassazione Civile, 17 marzo 2020, n. 7352)


Sulla rescissione del contratto d’appalto con la P.A.

In tema di rescissione del contratto di appalto, se è vero che l'accertamento da parte del giudice di merito dei presupposti stabiliti dalle norme amministrative per l'esercizio del diritto di autotutela della p.a. è autonomo e non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli artt. 1218 e 1453 c.c.. Detta disciplina non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al Giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo un'indagine globale e unitaria.

(Cassazione Civile, ordinanza 19 marzo 2020, n. 7463)


Assolvimento dell’onere informativo sul diritto di recesso

10 paragrafo 2, Lett. p) Direttiva 2008/48/CE (contratti di credito ai consumatori) dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso contrattuale, previste dall'art. 14 paragrafo 1 comma 2 della stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. Esso, per quanto attiene alle informazioni contenute, osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.

(Corte di Giustizia Europea, 26 marzo 2020, n. 66)


Il proprietario della strada e vigilanza sui fondi limitrofi

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ.. Il proprietario della strada deve quindi vigilare anche su terreni adiacenti di privati poiché non devono sorgere situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, ove si verifichino, deve attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere.

(Cassazione Civile, ordinanza 9 marzo 2020, n. 6651)


Indennizzo conseguente al ritardo del volo sostitutivo

Il Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e segnatamente il suo art. 7 paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato di imbarcarsi su un altro volo ha diritto ad una ulteriore compensazione per il ritardo di tale volo alternativo.

(Corte di Giustizia Europea, 12 marzo 2020, n. 832)


Sul dovere di mantenere i rapporti con la prole

In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore.

(Cassazione Civile, 6 marzo 2020, n. 64719)


Omesso pagamento di debiti della società verso l’Erario

In generale, gli amministratori sono tenuti al pagamento, alle scadenze previste, dei debiti della Società verso l’Erario – debiti dei quali essi non sono personalmente responsabili sul piano patrimoniale – utilizzando a tale scopo le risorse economico-patrimoniali della Società stessa. L’inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti. Nel caso in cui la società – quando l’amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'Erario – sia in bonis, e dunque abbia liquidità e sia in grado di pagare i debiti erariali, l’amministratore inadempiente dovrà rispondere dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'Erario alla Società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero cartella esattoriale. Nel caso in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, l’amministratore abbia tuttavia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, in violazione così di quanto disposto dall'art. 2486 c.c., egli risponde dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società stessa non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l’attività.

(Tribunale di Milano, 13 marzo 2020)


Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il beneficio previsto dall'art. 2304 (e 2315) c.c., attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale, ove non sia dimostrata in termini certi l’impossibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni della stessa.

(Tribunale di Pordenone, 30 gennaio 2020)


Sull'interruzione del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale

La clausola del contratto tra avvocato e cliente-consumatore che preveda la corresponsione integrale del compenso al professionista a prescindere da quanta attività stragiudiziale sia in concreto svolta e quindi anche in caso di interruzione anticipata del rapporto contrattuale non ha natura vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo in quanto non comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; il corrispettivo della prestazione, con riferimento all'entità e alle modalità di liquidazione, è da considerarsi come l'oggetto del contratto e non può pertanto fondare la valutazione del carattere vessatorio della clausola ai sensi dell'art. 34, punto 2, Codice del Consumo, quando è stato individuato in modo chiaro e conoscibile o ha costituito oggetto di trattativa tra le parti.

(Tribunale di Rovigo, 5 luglio 2019)


Decorso del termine di un anno ex art. 186, comma 3, L.F.

L’art. 186, comma 3, L.F., ove stabilisce che il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, deve essere interpretato nel senso che ove il termine in questione non sia stato fissato in modo tassativo esso decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, ma anche con gli effettivi pagamenti. Detta interpretazione appare ancor più corretta se si consideri che il legislatore, all'art. 186 L.F., ha voluto utilizzare proprio la generica espressione “adempimento” e non già quella specifica di “pagamento”.

(Tribunale di Brescia, 16 marzo 2020)