La violazione del GDPR non comporta automaticamente il risarcimento
L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento. L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità. L'articolo 82 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: ai fini della determinazione dell'importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all'entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino austriaco diretta ad ottenere il risarcimento del danno immateriale che egli affermava di aver subito a causa del trattamento da parte di una società di dati relativi alle affinità politiche di persone residenti in Austria, pur non avendo acconsentito a tale trattamento).
(Corte di Giustizia Europea, 4 maggio 2023, n. 300)
E’ valida la penale purché determinabile
In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'art. 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento.
(Cassazione Civile, 3 maggio 2023, n. 11548)
La scrittura privata sottoscritta è prova dell’accordo simulatorio di donazione con riserva di usufrutto
Il contratto relativamente simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà parzialmente non voluti. Nella simulazione relativa, a fronte di un contratto simulato di cui non si vogliono gli effetti, ricorre quindi un contratto dissimulato a cui le parti intendono vincolarsi. In applicazione del principio generale contemplato dall’art.2697 c.c., l’onere di dimostrare la simulazione spetta alla parte che deduca che l’atto è simulato (ovvero al convenuto che in via di eccezione alleghi tale simulazione). Ai fini della prova tra le parti della simulazione di un negozio solenne basta però una scrittura privata, che soddisfa il requisito della forma scritta ad probationem tantum, benché per la stipulazione del contratto simulato sia prescritta la forma ad substantiam dell’atto pubblico, poiché le controdichiarazioni sono destinate a restare segrete e possiedono un’obiettività giuridica diversa dalla modificazione dei patti.
(Tribunale di Catania, 1 maggio 2023, n. 1889)
Condannato al risarcimento il mediatore che sottace le irregolarità urbanistiche
Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell'affare. Allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.
(Cassazione Civile, 2 maggio 2023, n. 11371)
Assicurazione sulla vita e premorienza del beneficiario
L'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto ('trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte').
(Cassazione Civile, 27 aprile 2023, n. 11101)
Il dovere di mantenimento della nuova famiglia incide sulla revisione dell’assegno divorzile
In sede di revisione ex art. 9 l. n. 898/1970 dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge.
(Cassazione Civile, 27 aprile 2023, n. 11155)
Esclusa l’usucapione di un terreno appartenente al patrimonio indisponibile del Comune
È esclusa l’usucapibilità dei terreni compresi in un piano approvato a norma della l. n. 167/1962 e perciò appartenenti ex art. 35 della l. n. 865/1971 al patrimonio indisponibile del Comune in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare.
(Cassazione Civile, 21 aprile 2023, n. 10755)
Convivenza e morte del comproprietario della casa familiare
E ‘applicabile l’art. 1 comma 42 L. n. 76/2016 la quale, in conformità alla riconosciuta rilevanza (anche costituzionale) della formazione sociale- famiglia di fatto, attribuisce al convivente di fatto superstite (nel caso di morte del proprietario della casa di comune residenza) il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
(Corte d’Appello di Catania, 19 aprile 2023, n. 703)
L’esistenza di una servitù è opponibile ai terzi solamente attraverso la nota di trascrizione
Ai fini dell’opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti (a titolo gratuito od oneroso) del fondo servente, deve essere presa in considerazione – ai sensi dell’art. 2659, comma 1, n. 2) c.c. - soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la manifestazione della volontà delle parti di gravare un fondo del diritto di servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza desumibile "aliunde".
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 aprile 2023, n. 10627)
Divieto di rinnovo automatico della concessione balneare
L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di una controversia tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana e il Comune di Ginosa in merito alla decisione di quest'ultimo di prorogare, nel suo territorio, le concessioni di occupazione del demanio marittimo).
(Corte di Giustizia Europea, 20 aprile 2023, n. 348)