Pensione di reversibilità: la titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata
La disposizione di cui all'art. 9, comma 2, l. n. 898/1970, deve essere interpretata nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento del contributo medesimo da parte del tribunale ai sensi della predetta norma. Di conseguenza, solo il procedimento di revisione, e non meri accordi o intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale, può determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità.
(Cassazione Civile, 18 aprile 2023, n. 10291)
Illecito plurioffensivo e criteri di determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
In caso di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi. Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
(Cassazione Civile, ordinanza, 18 aprile 2023, n. 10335)
Fallimento del preponente e scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente
Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 aprile 2023, n. 10046)
La scelta di “dedicarsi alla famiglia” e l’assegno divorzile
L'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio.
(Cassazione Civile, 13 aprile 2023, n. 9817)
Allagamento dello scantinato: il conduttore deve provare i danni
L'accertamento di un comportamento antigiuridico non provoca automaticamente il risarcimento del danno, perché il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno - conseguenza, da provare anche per presunzioni. In tal caso, l'onere probatorio non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico (fattispecie relativa all'azione intrapresa da una società conduttrice avverso un Condominio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'allagamento del piano cantinato, collocato all'interno del convenuto, da essa condotto in locazione).
(Cassazione Civile, 12 aprile 2023, n. 9744)
Il proprietario del fondo dominante è l’unico legittimato ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù
Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c.c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi, quali locatari, affittuari o comodatari, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, soggetti i quali dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante, loro legato dal rapporto obbligatorio.
(Cassazione Civile, 11 aprile 2023, n. 9613)
Rilevamento della velocità: le postazioni fisse e mobili devono essere preventivamente segnalate e ben visibili
L'articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
(Cassazione Civile, 7 aprile 2023, n. 9556)
Nessun aumento dell’assegno divorzile a seguito della revoca dell’assegnazione della casa coniugale
La revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'"habitat" domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
(Cassazione Civile, 6 aprile 2023, n. 9500)
Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: il mantenimento è dovuto fin dalla nascita
In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del bambino fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, sulla base di elementari canoni di comune esperienza. Ne consegue che il genitore che ha assunto, medio tempore l’onere di mantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quota, dal momento della nascita del bambino, sulla scorta delle regole relative ai rapporti fra condebitori solidali.
(Cassazione Civile, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8762)
La co-intestazione di somme presso la banca costituisce donazione indiretta solo se vi è l'animus donandi
La co-intestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto.
Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla co-intestazione stessa (chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al momento della co-intestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso).
(Cassazione Civile, ordinanza, 3 aprile 2023, n. 9197)