Diritto di credito del socio uscente: la prescrizione decorre dallo scioglimento del rapporto

L'art. 2289 c.c. - relativo alla liquidazione della quota del socio uscente - prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale.

(Cassazione Civile, 17 gennaio 2022, n. 1200)


La clausola vessatoria e la nozione di squilibrio tra le prestazioni delle parti

La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso.

(Cassazione Civile, 25 novembre 2021, n. 36740)


Sulla responsabilità dell’incendio sprigionato da una canna fumaria di un appartamento in locazione

In caso di incendio sprigionato da una canna fumaria di un appartamento in locazione, sussiste la responsabilità del conduttore per non adeguata manutenzione e quella del locatore, allorché egli non abbia constatato il vizio di costruzione della canna fumaria, causa del suddetto incendio, ai sensi dell'art. 2051 c.c..

(Cassazione Civile, 11 gennaio 2022, n. 564)


Costituisce diritto reale d’uso la c.d. “servitù telefonica di passaggio con appoggio” sull'altrui fondo

Il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile. Pertanto, la c.d. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisce una servitù in senso tecnico, per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante, ma "un diritto reale di uso" rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni (nella specie, la circostanza che l'impianto servisse non solo l'immobile del proprietario -già in passato collegato alla rete da altro cavo -, ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale. Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento - a prescindere dalla loro vessatorietà - prevedessero la gratuità dell'attraversamento dei cavi per il collegamento della singola utenza alla rete telefonica, non riguardando detta pattuizione il diverso caso in cui i cavi fossero installati anche a servizio di altri immobili).

(Cassazione Civile, 12 gennaio 2022, n. 788)


Atto notificato via pec e casella del destinatario piena: quali le conseguenze?

In caso di notificazione a mezzo PEC di un atto di impugnazione, qualora la casella del destinatario risulti piena e – come tale – non in grado di ricevere il messaggio di posta elettronica, parte notificante dovrà attivarsi tempestivamente per procedere ad una nuova notifica con le modalità ordinaria di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c..

(Cassazione Civile, 20 dicembre 2021, n. 40758)


Non è una buona scusa per non pagare il parcheggio il fatto di non avere con sé monete

Lasciare la vettura in sosta, in area a pagamento, senza corrispondere la prescritta tariffa in ragione del fatto che i parchimetri predisposti dal Comune non accettano banconote o carte di credito, unitamente al fatto di non avere monete con sé al momento del fatto, non legittima l’automobilista a parcheggiare in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa.

(Cassazione Civile, ordinanza, 7 gennaio 2022 n. 277)


Non spetta alcun risarcimento al proprietario in caso di recesso del conduttore che esercita un’attività vietata dal regolamento condominiale

Non può dirsi fondata l'azione proposta dal condomino nei confronti del condominio per le assunte molestie arrecate da quest'ultimo al conduttore di unità immobiliare locata dal primo, ove la gestione condominiale adotti provvedimenti per curare l'osservanza del regolamento di condominio, invitando il condomino locatore al rispetto di un divieto regolamentare di destinazione. Tale condotta non costituisce atto illecito, e non può, quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del condominio (fattispecie relativa alla azione di risarcimento dei danni correlati al recesso della conduttrice dalla locazione di unità immobiliare di proprietà del ricorrente, il quale aveva sostenuto che il recesso della conduttrice fosse stato conseguente alla illecita condotta mantenuta dal Condominio al fine di far valere l'incompatibilità dell'attività di "comunità alloggio" di assistenza per anziani e disabili svolta nell'immobile locato).

(Cassazione Civile, ordinanza, 7 gennaio 2022, n. 277)


L’ingegnere, costretto per ben otto mesi a non utilizzare il telefono fisso, non ha diritto ad alcun ristoro ben potendo utilizzare lo smartphone

Deve escludersi, per carenza di allegazioni, la liquidazione equitativa del danno richiesta da un professionista (nella specie, ingegnere) per non aver potuto utilizzare una linea telefonica fissa, atteso che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica non comporta necessariamente un danno all'attività libero professionale, a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.

(Cassazione Civile, 4 gennaio 2022, n. 76)


Secondary meaning: va provata la rinomanza acquisita dal marchio dopo la registrazione

Si verifica il c.d. secondary meaning tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. L'esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione. Nella distribuzione dell'onere probatorio, la genericità del segno e la sua usuale forma comune ne determinano la nullità, tuttavia "sanata" dalla acquisizione del carattere distintivo, pur dopo la registrazione. A norma del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 121, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe su chi impugna il titolo: una volta fornita tale prova, pertanto, l'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sulla controparte. Oggetto dell'onere della prova, in questo caso, non è - nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall'uso intenso della parola tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori - l'esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la secondarizzazione del marchio 'spaghetto quadrato', attesa l'esigua durata dell'uso, pari a 14 mesi, tanto più in un marchio estremamente debole come questo, costituito da parole di uso comune ontologicamente collegate alla natura ed alle caratteristiche del prodotto).

(Cassazione Civile, 4 gennaio 2022, n. 53)


Quando il ritardo nell’adempimento diviene intollerabile il contratto può risolversi

In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 dicembre 2021, n. 40988)