Non è consentito l’uso esclusivo della facciata condominiale per la posa di pannelli pubblicitari.
E’ vietato l’uso esclusivo della facciata condominiale dell’edificio ad uno soltanto dei condomini, sia pure al fine specifico di installarvi pannelli pubblicitari, siccome comporta di per sé la sottrazione agli altri partecipanti al condominio del diritto di godimento della cosa comune loro spettante ed il correlativo svuotamento della relativa proprietà nel suo nucleo essenziale.
(Corte d’Appello di Milano, 9 luglio 2021, n. 2190)
Omessa manutenzione delle parti comuni e riparto delle spese condominiali
Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 giugno 2021, n. 18187)
Ripartizione spese condominiali
Nel caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di interrati) in proprietà singola svolga la funzione di consentire l’accesso all'edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini. Ove, poi, il solaio funga da cortile e su di esso vengano consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile preponderante il degrado della pavimentazione, per sarebbe illogico accollare per un terzo le spese relative ai condomini dei locali sottostanti.
(Cassazione Civile, ordinanza, 23 giugno 2021, n. 18006)
Casa vacanza, regolamento condominiale e tranquillità dei condomini
L’utilizzo da parte di un condomino o suo conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condomino ad uso casa vacanze, comportando, al pari di una locanda a cui è assimilabile, una rapida e continua rotazione della clientela, contrasta con quelle clausole del regolamento di natura contrattuale che vietano di destinare le unità esclusive dei condomini ad attività che possano compromettere la tranquillità della collettività condominiale.
(Tribunale di Roma, 10 maggio 2021, n. 8012)
Il condominio è obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno
L'obbligo di custodia del condominio e i corrispondenti poteri dell'amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della concustodia, sicché il condominio e l'amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattisi di insidia creata dall'impresa appaltatrice (nel caso di specie sussiste quindi la concorrente responsabilità del condominio, in persona dell’amministratore, e della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria della piscina condominiale, in relazione alla morte di una minore, annegata perché rimasta incastrata con un braccio nella griglia di scolo).
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 maggio 2021, n. 13595)
Sull’amministratore condominiale nominato dal Tribunale
Il mandato dell’amministratore di Condominio è diverso se nominato dall’assemblea o se di natura giudiziaria: nel primo caso ha durata di due anni, mentre nel secondo il rapporto è finalizzato al mero compimento dell’atto non compiuto e necessario per la gestione dello stabile. Superato l’impasse che aveva paralizzato l’attività del palazzo, il mandato dell’amministratore condominiale può cessare.
(Cassazione Civile, 5 maggio 2021 n. 11717)
Il proprietario di vani terranei di un edificio in condominio non può eseguire modificazioni che alterino la destinazione d’uso del bene
Il proprietario di vani terranei di un edificio in un Condominio non può eseguire modificazioni della pavimentazione e dell'accesso al proprio locale per consentire l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 maggio 2021, n. 11870)
Risarcimento danni in favore dell’amministratore di condominio revocato senza giusta causa
In caso di revoca dell'amministratore di condominio prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, egli ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.
(Cassazione Civile, ordinanza 19 marzo 2021, n. 7874)
Sull’azione dell’appaltatore nei confronti del singolo condomino
L'obbligo del singolo di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori rimangono del tutto indipendenti. Appare dunque evidente la diversità dell'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell'amministratore, rispetto all'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo.
(Cassazione Civile, 19 marzo 2021, n. 7876)
Sul regolamento condominiale contrattuale
Il regolamento di condominio cosiddetto "contrattuale" si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell'amministratore), il quale è carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario.
(Cassazione Civile, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6656)