Il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogniqualvolta la conclusione dell'affare è conseguenza dell'attività di intermediazione
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, l'acquirente aveva sottoscritto un nuovo contratto preliminare di compravendita del medesimo bene in relazione al quale il mediatore aveva prestato la propria attività, con la conseguenza che a quest'ultimo spettava il diritto al pagamento della provvigione maturata sul rilievo che l'acquirente era entrato in relazione con la proprietaria dell'immobile per effetto dell'opera di mediazione da lui prestata, che aveva inciso in maniera decisiva anche per la stipulazione del successivo contratto preliminare).
(Cassazione Civile, 2 febbraio 2022, n. 3134)
Il patto di non concorrenza è violato se la nuova attività apre nelle vicinanze di quella preesistente
Il danno da violazione dell'obbligo di non concorrenza, pattuito tra le parti, ben possa essere provato mediante presunzioni, come nella specie la contiguità dei due esercizi commerciali; nel calcolo del danno non bisogna fare riferimento solo alla contrazione del fatturato, ma anche della riduzione del potenziale di vendita (nella fattispecie tra gli esercenti era intervenuto un accordo di non svolgere l'attività a una distanza inferiore ai due chilometri).
(Cassazione Civile, 31 gennaio 2022, n. 2824)
La clausola vessatoria e la nozione di squilibrio tra le prestazioni delle parti
La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso.
(Cassazione Civile, 25 novembre 2021, n. 36740)
L’ingegnere, costretto per ben otto mesi a non utilizzare il telefono fisso, non ha diritto ad alcun ristoro ben potendo utilizzare lo smartphone
Deve escludersi, per carenza di allegazioni, la liquidazione equitativa del danno richiesta da un professionista (nella specie, ingegnere) per non aver potuto utilizzare una linea telefonica fissa, atteso che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica non comporta necessariamente un danno all'attività libero professionale, a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.
(Cassazione Civile, 4 gennaio 2022, n. 76)
Quando il ritardo nell’adempimento diviene intollerabile il contratto può risolversi
In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 dicembre 2021, n. 40988)
Contratto pubblicitario e assunzione del rischio in ordine alla realizzazione del messaggio pubblicitario
Il contratto pubblicitario, anche ove ricondotto all’appalto di servizi, implica l’assunzione del rischio in ordine alla realizzazione del messaggio pubblicitario, non anche circa gli effetti dello stesso, relativi ad un dedotto mancato aumento della clientela.
(Tribunale Ravenna, 18 dicembre 2021, Dott. Farolfi)
Sull’obbligo del venditore di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile venduto
La violazione dell'obbligo contrattuale, assunto dal venditore, di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile venduto rientra nella disciplina dell'inadempimento ed obbliga il venditore al risarcimento del danno, che può consistere, oltre che nella somma necessaria a cancellare i vincoli ed al compimento delle relative formalità, anche nella perdita definitiva del guadagno che una vendita tempestiva avrebbe consentito, dovendo l'attore fornire la relativa prova.
(Cassazione Civile, ordinanza, 3 dicembre 2021, n. 38317)
Non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l'acquisto di beni immobili
Non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l'acquisto di beni immobili, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria, ed essendo invece la forma scritta prevista per l'atto che realizza l'effetto reale. Di conseguenza, essendo valido anche un mandato non stipulato per iscritto, è altresì configurabile un atto ricognitivo di quel mandato, che non ha ad oggetto un atto nullo - per difetto di forma - ma ha la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.
(Cassazione Civile, 13 dicembre 2021, n. 39566)
Risarcimento del danno da perdita della coincidenza
La cancellazione del (primo) volo che comporta la perdita della coincidenza per lo scalo comporta l’obbligo di rimborso del biglietto anche nel caso in cui il viaggiatore abbia acquistato un nuovo biglietto presso un altro vettore. Ciò vale anche nei casi in cui la composizione delle tratte non sia stata suggerita dalla medesima Compagnia, come solitamente accade, ma anche quando la combinazione di voli venga scelta dall’utente, purché non in modo imprudente e tenendo un congruo margine di tempo di attesa allo scalo.
(Giudice di Pace di Piazza Armerina, 5 ottobre 2021)
Assicurazione sulla vita: è possibile escludere l'indennizzo in caso di suicidio del contraente
La previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", costituisce quel patto espresso che, ai sensi dell'art. 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuta a suicidio.
(Cassazione Civile, 3 dicembre 2021, n. 38218)