Il proprietario del fondo dominante è l’unico legittimato ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù

Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 1069 c.c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi, quali locatari, affittuari o comodatari, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, soggetti i quali dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante, loro legato dal rapporto obbligatorio.

(Cassazione Civile, 11 aprile 2023, n. 9613)