Riduzione del contributo al mantenimento del figlio e ripetibilità della prestazione economica

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 4 luglio 2023, n. 18785)


Il cognome non costituisce segno distintivo forte per un minore in tenera età

Non può prospettarsi il consolidamento dell’identità del minore di un anno quanto al matronimico ricevuto alla nascita, né il riferimento alla trama dei rapporti personali addotti può costituire motivo di valutazione dell’interesse del minore, in assenza della prova di elementi oggettivi e concreti di pregiudizio. Pertanto, nell’interesse della minore va anteposto il cognome paterno a quello materno.

(Corte d’Appello di Bari, 29 giugno 2023)


No a lunghe vacanze estive presso il padre che non può stare insieme al figlio

Non è sufficiente, per invocare il riconoscimento di un maggiore periodo di permanenza del figlio presso di sé durante le vacanze estive rispetto alle tre settimane previste, l'allegata circostanza di disporre di una casa al mare e di una in montagna dove il figlio ha sempre trascorso, durante l'unione dei genitori, lunghi periodi di vacanza, in assenza di un impegno, da parte del genitore appellante e professionalmente molto impegnato, a trascorrere personalmente con lo stesso il maggior periodo richiesto.

(Cassazione Civile, 6 giugno 2023, n. 15878)


Figlia fuoricorso e disoccupata: nessun mantenimento a meno che non provi di essersi adoperata nella ricerca di un lavoro

Alla luce del principio di autoresponsabilità, risulta esigibile l'utile attivazione del figlio maggiorenne nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Da ciò discende che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. È il figlio che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.

(Cassazione Civile, ordinanza, 8 giugno 2023, n. 16327)


Mantenimento del minore: se non può provvedere la madre da sola scatta l’obbligo dei nonni paterni

L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.

(Cassazione Civile, ordinanza, 16 maggio 2023, n. 13345)


Convivenza e morte del comproprietario della casa familiare

E ‘applicabile l’art. 1 comma 42 L. n. 76/2016 la quale, in conformità alla riconosciuta rilevanza (anche costituzionale) della formazione sociale- famiglia di fatto, attribuisce al convivente di fatto superstite (nel caso di morte del proprietario della casa di comune residenza) il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

(Corte d’Appello di Catania, 19 aprile 2023, n. 703)


Mantenimento figli: l'obbligazione a carico degli ascendenti deve considerarsi come assolutamente eccezionale

L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma altresì nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.

(Cassazione Civile, 30 marzo 2023, n. 8980)


Escluso il diritto di frequentare e far visita al cane in assenza di una famiglia di fatto

Il diritto di frequentazione dell’animale d’affezione, acquistato dalla coppia durante una breve relazione affettiva durata 4 mesi, non può trovare accoglimento in mancanza di prove che dimostrino l’esistenza di un legame affettivo consolidato e stabile con il cane. Tale prova risulta esclusa a causa della brevità della relazione con l’animale, nonché dalla mancanza di prove circa la sussistenza di una comproprietà dell’animale con l’ex partner.

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 marzo 2023, n. 8459)


Il tenore di vita matrimoniale è ancora rilevante ai fini del contributo di mantenimento

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

(Cassazione Civile, 22 marzo 2023, n. 8254)


Contrasto fra i genitori sull'ora di religione: decide il giudice

La figlia di genitori separati – in caso di vedute differenti sull'ora di religione – va indirizzata a frequentare l'orario dedicato alla religione che deve essere vista come momento multiculturale e di crescita personale. Il tutto, quindi, nell'esclusivo interesse della piccola. E' quanto precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 6802/23. Secondo i Supremi giudici la Corte d'appello ha errato nell'impostazione della controversia, in quanto, nelle ipotesi di crisi familiare e di contrasto tra i genitori.

(Cassazione Civile, ordinanza, 7 marzo 2023 n. 6802)