Sul principio dell'auto-responsabilità gravante in capo al figlio maggiorenne
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
(Cassazione Civile, 14 agosto 2020, n. 17183)
Decorrenza dell’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio: rileva la cessazione della coabitazione
L’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure, se successiva dall'effettiva cessazione della coabitazione tale pronuncia retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
(Cassazione Civile, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8816)
Sui tempi di permanenza dei genitori non conviventi col figlio minore
La regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori di età, non può avvenire in base a una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambedue i genitori, bensì deve risultare l’esito di una valutazione ponderata del giudice di merito che, principiando dall'esigenza di assicurare al minore la situazione più confacente al benessere e alla crescita armoniosa e serena, tenga altresì conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con ambedue i genitori, come pure del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione coi figli e all'esplicazione del ruolo educativo.
(Cassazione Civile, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3652)
Limiti all'esecuzione sui beni facenti parte del fondo patrimoniale
Se il credito per cui si procedere è anche solo indirettamente destinato alla soddisfazione di esigenze familiari del debitore essendo riferito all'attività professionale di quest’ultimo, non è consentita la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
(Cassazione Civile, ordinanza 27 aprile 2020, n. 8201)
La convivenza more uxorio e la pensione di reversibilità
Ove sia il coniuge divorziato che quello superstite abbiano i requisiti per percepire la pensione di reversibilità, la ripartizione del trattamento va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche tenendo conto di ulteriori elementi correlati, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.
(Cassazione Civile, ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5268)
Immobile adibito a residenza familiare concesso in comodato
Il comodato gratuito con destinazione a residenza familiare va qualificato come comodato a termine ex art. 1809 c.c. e "sopravvive" alla cessazione del vincolo matrimoniale, il comodante quindi è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale.
(Corte d’Appello di Napoli, 27 febbraio 2019, n. 1004)
Sulla pignorabilità del reddito di cittadinanza
In tema di mantenimento dei figli minorenni è ammissibile il pignoramento del reddito di cittadinanza nei confronti del coniuge inadempiente all'ordinanza presidenziale. Il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare. Il reddito di cittadinanza, essendo una misura contro la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale, non ha natura alimentare e non è soggetta alle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità.
(Tribunale di Trani, 30 gennaio 2020)
L’ingiustificato arricchimento nel caso di convivenza more uxorio
In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
(Cassazione Civile, 3 febbraio 2020, n. 2392)
Il genitore deve vigilare ed educare il minore al corretto utilizzo di whatsapp
I pericoli cui è esposto il minore nell'uso della rete telematica rendono necessaria una sua tutela, che comporta un dovere di vigilanza e controllo da parte dei genitori al fine di evitare che tali strumenti possano essere utilizzati in modo non adeguato (un minore, utilizzando la chat istantanea di whatsapp, minacciava una sua coetanea con messaggi continui tanto da generarle uno stato di ansia e di preoccupazione e indurla di conseguenza a modificare le sue abitudini di vita, pertanto è stata disposta un’attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre al fine di verificare le effettive capacità educative e di vigilanza da parte della stessa).
(Tribunale di Caltanissetta, 8 ottobre 2019)
Sorte del denaro dato da un convivente per realizzare la casa familiare
L’ex convivente che ha versato all'altro del denaro a titolo di concorso alle spese di costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell'acquisto della proprietà del bene.
(Cassazione Civile, ordinanza 3 ottobre 2019, n. 24721)