Concorrenza sleale e impianti di telecomunicazione: la priorità di insediamento non attribuisce diritti di esclusiva
In tema di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 Cod. Civ., la realizzazione di un traliccio per telecomunicazioni da parte di un imprenditore munito dei necessari titoli amministrativi non configura, di per sé, un atto contrario ai principi di correttezza professionale, anche qualora l’impianto risulti concretamente idoneo a interferire con le trasmissioni di una struttura preesistente appartenente a un concorrente. In assenza di ulteriori elementi sintomatici di scorrettezza, la mera anteriorità dell’insediamento non attribuisce all’operatore già presente alcun diritto di esclusiva o posizione privilegiata sul sito interessato, né può essere invocata per impedire o limitare l’ingresso di nuovi operatori nel mercato, in linea con i principi di libera iniziativa economica, tutela della concorrenza e apertura del mercato sanciti dagli artt. 101 e 102 TFUE e dall’art. 41 Cost.
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 giugno 2026, n. 18268)