Onere della prova e limiti del consenso informato nell’esecuzione di interventi più invasivi
In materia di responsabilità sanitaria, non grava sul paziente l’onere di dimostrare che, ove fosse stato adeguatamente informato mediante il consenso informato circa il diverso e più complesso intervento che i medici intendevano eseguire, non vi avrebbe prestato il proprio consenso. Al contrario, una volta allegato che il consenso era stato prestato esclusivamente in relazione all’intervento originariamente programmato, incombe sulla struttura sanitaria l’onere di provare che il paziente avrebbe comunque acconsentito al successivo intervento, di carattere più invasivo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 28 aprile 2026, n. 11608)