La responsabilità per i danni da parti comuni non segue l’immobile: risarcisce chi era condomino al momento del fatto.
In tema di condominio, l’obbligazione risarcitoria derivante dai danni arrecati all’unità immobiliare di un condomino per effetto di infiltrazioni o di altri eventi dannosi riconducibili alla cosa comune, azionata ai sensi dell’art. 2051 c.c., ha natura extracontrattuale e non costituisce obbligazione propter rem. Ne consegue che essa grava esclusivamente sul soggetto che rivestiva la qualità di proprietario dell’unità immobiliare al momento del verificarsi dell’evento dannoso e non si trasferisce al successivo acquirente per effetto dell’alienazione dell’immobile. Quest’ultimo, pertanto, non è tenuto, nei rapporti interni tra condomini, a rimborsare pro quota le somme corrisposte dal condominio a titolo di risarcimento del danno e di spese legali per fatti anteriori all’acquisto, dovendo la relativa pretesa essere rivolta nei confronti dei proprietari-condomini in carica all’epoca del fatto illecito.
(Cassazione Civile, ordinanza, 15 ottobre 2026, n. 26902)