Contratto di patrocinio e procura "ad litem"
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
(Cassazione civile, ordinanza 2 agosto 2019, n. 20865)
Immobile adibito a residenza familiare concesso in comodato
Il comodato gratuito con destinazione a residenza familiare va qualificato come comodato a termine ex art. 1809 c.c. e "sopravvive" alla cessazione del vincolo matrimoniale, il comodante quindi è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale.
(Corte d’Appello di Napoli, 27 febbraio 2019, n. 1004)
Registrazione di domain name con marchio altrui
La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.
(Cassazione civile, 21 febbraio 2020, n. 4721)
Sulla pignorabilità del reddito di cittadinanza
In tema di mantenimento dei figli minorenni è ammissibile il pignoramento del reddito di cittadinanza nei confronti del coniuge inadempiente all'ordinanza presidenziale. Il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare. Il reddito di cittadinanza, essendo una misura contro la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale, non ha natura alimentare e non è soggetta alle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità.
(Tribunale di Trani, 30 gennaio 2020)
La diligenza del direttore dei lavori
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3855)
La ragione di credito quale titolo per l’azione revocatoria fallimentare
Per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente.
(Cassazione Civile, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4212)
Lo storno di dipendenti
Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità non giustificabili, se non supponendo l’intento nell'autore di recare pregiudizio all'organizzazione del concorrente disgregando l’efficienza della stessa per procurarsi un vantaggio competitivo indebito.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3865)
Danno erariale causato dagli amministratori delle società partecipate
In tema di società, spetta alla giurisdizione contabile l'azione di responsabilità per i danni che un professionista incaricato abbia causato a una Società partecipata da ente locale, nello svolgimento di un incarico estimativo, soltanto quando quest'ultimo si sia inserito nel procedimento deliberativo della Società partecipata, nella sostanza negativamente condizionandolo quanto alla sua conclusione. Pertanto, l'esercizio dell'azione erariale non può trovare ostacoli nel carattere professionale dell'incarico, anch'esso, in queste ipotesi, idoneo a dar luogo ad un rapporto di servizio, seppur limitato nel tempo. Laddove, invece, ci si trovi di fronte ad un incarico professionale di stima svolto a favore di una Società di capitali, sempre tale, anche se partecipata da enti locali, solo ad essa società spetta l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 ss. c.c..
(Cassazione Civile, sezioni unite, 14 febbraio 2020, n. 3806)
Sul danno da concorrenza sleale e sulla sua prova
Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale, essendo una conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione della regola della concorrenza, necessita della prova secondo i principi generali sul risarcimento da fatto illecito. Pertanto, ai fini dell’utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione, occorre la dimostrazione della sua esistenza.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3811)
Revoca del preliminare trascritto
In presenza della prova della “scientia decoctionis”, può essere revocato, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., il contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato con atto pubblico nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, prima già redatto con scrittura privata, in quanto volto a costituire in favore del promissario acquirente un diritto di prelazione, sfruttando gli effetti dell’art. 2775 bis c.c., che non nasce da una fattispecie legale, in sé non suscettibile di revoca, ma consegue alla formazione di un atto negoziale, volto esclusivamente alla rinnovazione del primo contratto con le forme idonee alla trascrizione, senza che abbia rilievo il fatto che tale atto non riguardi crediti contestualmente creati, posto chela valutazione negativa dell’ordinamento nei confronti della violazione delle regole della “par condicio creditorum”, resa manifesta nel disposto dell’art. 67, comma 1, l. fall. con riguardo alla costituzione negoziale di garanzie per crediti preesistenti anche non scaduti, vale “a fortiori” anche per gli atti costitutivi di diritti di prelazione che riguardino crediti già sorti.
(Cassazione Civile, 5 luglio 2019, n. 18181)