Sull'esclusione del socio moroso

Nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota.

(Cassazione Civile, 21 gennaio 2020, n. 1185)


Danno morale e prova presuntiva

Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa dall'altrui illecito può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni quali la perdita di un arto inferiore in uno alla convivenza familiare strettissima, propria del rapporto filiale (riconosciuto, nella specie, il danno subito dai genitori a causa della sofferenza morale patita in seguito ad un incidente che aveva coinvolto il loro figlio, a cui era stata amputata una gamba).

(Cassazione Civile, 24 gennaio 2020, n. 1640)


La mancata indicazione dei nomi di moglie e figlia nel manifesto funebre dell'ex coniuge non cagiona loro alcun danno risarcibile

Il manifesto funebre commissionato dalla nuova compagna del de cuius ove è stata volutamente omessa l’indicazione della moglie e della figlia fra i vari parenti menzionati del defunto, non può, di per sé solo, ledere lo status di moglie e di figlia in capo alle stesse, pertanto queste ultime non vantano alcun diritto al risarcimento del danno (in particolare per la Corte non sussiste alcuna lesione del diritto al nome).

(Cassazione Civile, ordinanza 16 gennaio 2020, n. 797)


La revocatoria della scissione societaria

L’atto di scissione è un atto di disposizione patrimoniale revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., per cui deve ritenersi ammissibile l’azione revocatoria della componente patrimoniale dell’atto di scissione al fine di far dichiarare l’inefficacia degli effetti dispositivi e traslativi senza che ne siano coinvolti quelli organizzativi.

(Tribunale Catanzaro, 14 gennaio 2020)


Contratto di manutenzione e responsabilità

Non sussiste la colpa ex art. 2049 c.c. in capo alla società proprietaria della macchina distributrice di bevande, se a causa di un una errata manutenzione, svolta da personale della società a cui era stata affidata la manutenzione, una bambina aveva bevuto del liquido corrosivo che aveva cagionato lesioni gravissime (nella specie, la Corte ha rilevato che la circostanza che la manutenzione fosse effettuata da società diversa, tramite il proprio personale, escludeva in radice la sussistenza della responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c., stante l'autonomia dell'appaltatore e la mancanza di prova di culpa in eligendo, dato che l'unica attività di ingerenza svolta dalla società proprietaria era la verifica dell'attività svolta dall'appaltatrice al fine di corrispondere gli importi da questa fatturati).

(Cassazione Civile, 21 gennaio 2020, n. 1172)


Deliberazioni condominiali e diritto del singolo condomino all'uso del bene comune

La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c..

(Cassazione Civile, 30 agosto 2019, n. 21909)


Sull’obbligo del liquidatore di procedere ad una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di pagarli nel rispetto delle cause legittime di prelazione

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c. comma 2, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par conditio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c., comma 2. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, c.c..

(Cassazione Civile, ordinanza 15 gennaio 2020, n. 521)


Possono coesistere il marchio preusato e quello successivamente registrato se il primo ha notorietà locale

La registrazione di un marchio confondibile con altro segno distintivo preusato con notorietà puramente locale non è invalida e dà luogo, nell'ambito in cui il segno precedente era usato, ad un duopolio o coesistenza del marchio registrato con il segno preusato.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34531)


Trasfusione con sangue infetto: la mancata tracciabilità della sacca inchioda l’ospedale

È legittima la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della struttura sanitaria dalla persona che, a seguito di una trasfusione, ha contratto l’epatite B, qualora sia impossibile tracciare la sacca di sangue trasfusa. La mancata annotazione nella cartella clinica del referto di accompagnamento del centro emo-trasfusionale comporta una irregolarità nella tenuta della cartella stessa, cui può ricollegarsi l’affermazione di responsabilità della struttura.

(Cassazione Civile, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 852)


Le azioni di responsabilità esperibili dal curatore nei confronti dei revisori contabili

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., convogliano sia l'azione sociale di cui all'art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali di cui all'art. 2394 c.c.; le due azioni si cumulano inscindibilmente e restano ciascuna assoggettata al regime che è loro proprio. Con riferimento agli organi di controllo, il secondo comma del summenzionato articolo usa una formulazione ampia; infatti, non vi è alcuna specificazione né dei soggetti destinatari dell’azione di responsabilità, né del tipo di controllo da questi esercitato. La norma non si riferisce unicamente all'organo di controllo interno alla società, ma anche ai revisori, in quanto soggetti cui è demandato il controllo contabile.

(Tribunale di Bologna, sez. impresa, 12 dicembre 2019, n. 2651)