Il diritto del comproprietario di modificare la cosa comune

Rientra tra le facoltà del comproprietario la installazione di un cancello sul passaggio comune con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l'altrui pari uso. Pertanto essa rappresenta un atto compiuto nell'alveo dell'esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può configurarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari.

(Tribunale di Arezzo, 13 febbraio 2020, n. 158)


Contestazione dei consumi ed onere probatorio

Se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.

(Cassazione Civile, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297)

La genesi della vicenda si ritrova nella notifica di un decreto ingiuntivo, da parte del fornitore di energia elettrica, nei confronti di una società utente, per il pagamento degli importi contenuti in alcune fatture e riferiti a consumi superiori alla norma.
La società utente presentava opposizione, contestando la pretesa creditoria e la stessa debenza degli importi ivi indicati, ma il tribunale, ritenendole entrambe pienamente provate, la rigettava.
lo stesso accadeva in appello, da qui il ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha innanzitutto sostenuto che il contratto e le fatture non bastassero a giustificare gli importi addebitati.
Tenuto conto però del fatto che il contatore era stato accettato da entrambi i contraenti come strumento di contabilizzazione dei consumi, ricadeva sull’utente dimostrare l’anomalia del suo funzionamento.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tali disfunzioni dipendono per lo più da guasti occulti o che comportano verifiche tecniche che l’utente non è in grado di eseguire, poiché sprovvisto delle necessarie competenze tecniche (sentenza n.13605/2019).
Pertanto, conclude la Corte, è necessario fare riferimento ad una serie articolata di criteri di riparto dell’onere probatorio, che ricadono su entrambi i soggetti.
Dunque, se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività.
Al gestore spetta invece l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
Se, invece, l’utente contesta l’eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l’onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell’adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.


Quando la fattura commerciale è prova

La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l’emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.

(Cassazione Civile, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26801)

In forza di fatture commerciali la società Alfa otteneva, nei confronti di Beta, l’ingiunzione di pagamento di una somma, quale corrispettivo della vendita di materiali di ricambio per auto.
Rigettata l’opposizione dal Tribunale, Beta adiva la Corte d’Appello, che riformava la sentenza e rigettava la richiesta di pagamento di Alfa.
Alfa ricorre per cassazione censurando la sentenza nella parte in cui ha negato l’efficacia probatoria delle fatture, nonostante queste fossero state accettate e regolarmente annotate nei registri IVA.

La Corte di legittimità afferma che la fattura commerciale «non solo ha efficacia probatoria contro l’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto».
Inoltre, «una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l’accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti».
È stato poi chiarito, afferma la Cassazione, che «pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710 c.c. per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito», in quanto la relativa annotazione con richiamo alla fattura non è altro che un atto ricognitivo del fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la natura confessoria ex art. 2720 c.c..


Accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, laddove abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (nel caso in esame la voltura catastale di un immobile ereditario).

(Cassazione Civile, ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1438)


L’ingiustificato arricchimento nel caso di convivenza more uxorio

In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.

(Cassazione Civile, 3 febbraio 2020, n. 2392)


Limiti al diritto di sopraelevazione

In tema di sopraelevazioni, le condizioni statiche dell'edificio costituiscono un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione di cui all’art. 1127 c.c. e non l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso. Il bagno realizzato dell'ultima condomina sul terrazzo di copertura del condominio in assenza di verifica del rispetto della normativa antisismica deve quindi essere rimosso.

(Cassazione Civile, 29 gennaio 2020, n. 2000)


Compensazione stragiudiziale e verifica del passivo

Deve dichiararsi illegittima la compensazione operata in via stragiudiziale dal creditore del fallito al di fuori e prima della verifica del passivo, perché il preteso credito verso il fallito deve essere comunque e previamente accertato nelle forme esclusive del procedimento di cui agli artt. 92 e ss. l.f., risultando altrimenti detto credito (inammissibilmente) sottratto al controllo del Giudice Delegato e degli altri creditori - che dispongono altresì dello strumento specifico dell'impugnazione dei crediti ammessi - e, quindi, per ipotesi definitivamente soddisfatto in violazione della regola del concorso formale di cui all'art. 52 l.f..

(Tribunale di Milano, 30 luglio 2019, n. 7694)


Incarico professionale al singolo professionista e fatturazione dello studio associato

Nel caso in cui sia conferito un incarico ad un singolo professionista, che naturalmente deve svolgere in prima persona e non a nome dell'associazione professionale, questa sarà comunque legittimata a richiedere i compensi all'assistito. Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, e ne consegue che rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, nel caso in cui detti accordi prevedano che l'associazione possa riscuotere i compensi, essa abbia legittimazione attiva in tal senso.

(Cassazione Civile, 25 luglio 2019, n. 20185)


Prodotto difettoso ed integrale risarcimento del danno

Sebbene il comma 2 dell'art 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.

(Cassazione Civile, 20 gennaio 2020, n. 1082)


Il negligente comportamento del legale

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.

(Cassazione Civile, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169)