Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro comportano l’addebito della separazione
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
(Cassazione Civile, 18 dicembre 2023, n. 35249)
Ai fini dell’assegno di divorzio va considerata anche la convivenza prematrimoniale
Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 2023, n. 35385)
Sul diritto all’equo indennizzo in caso di procedura concorsuale protrattasi per più di 7 anni
Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni, non già per escludere integralmente l’equo indennizzo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2023, n. 34836)
Spetta il risarcimento agli eredi del defunto anche se questi non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro
In caso di domanda di risarcimento del danno "iure proprio" proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a contribuire alla concausazione del danno deve essere apprezzata verificando, sulla base degli elementi probatori assunti a presupposto del giudizio fatto, l'effettiva incidenza avuta sull'evento morte dalla trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (la perizia aveva rilevato che le deformazioni strutturali riportate dall’auto del de cuius a seguito dell’incidente erano tali per cui l’evento morte si sarebbe realizzato con altissima probabilità anche nel caso in cui il conducente avesse regolarmente allacciato la cintura di sicurezza).
(Cassazione Civile, 12 dicembre 2023, n. 34625)
La nuova convivenza può comportare la perdita dell'assegno di separazione
In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune; ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale.
(Cassazione Civile, 12 dicembre 2023, n. 34728)
Contratto di locazione stipulato con la P.A.: si rinnova automaticamente in base alla legge 392/1978
Anche ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori di cui all'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 in tema di rinnovazione che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della legge n. 392 del 1978 non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà successiva alla stipulazione del contratto e che la legge presume in virtù di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta ma deriva direttamente dalla legge.
(Cassazione Civile, ordinanza, 5 dicembre 2023, n. 34010)
Il pianista in condominio deve insonorizzare l’appartamento
In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che, accertato il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore causate dall'utilizzo dei due pianoforti, aveva ordinato ad un’insegnante di piano di eseguire nel suo appartamento, a sue spese, tutti i lavori necessari al fine di limitare entro la soglia di tollerabilità le immissioni in questione).
(Cassazione Civile, ordinanza, 5 dicembre 2023, n. 33966)
La scarsa visibilità del cartello dell’autovelox deve essere provata dall’automobilista
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’automobilista, e non sulla pubblica amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (nel caso di specie è stata quindi confermata la multa di € 225 e la decurtazione di tre punti sulla patente di guida, siccome non provata l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità).
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 dicembre 2023, n. 33773)
Nullo il procedimento di affido del minore se manca la nomina di un curatore speciale
Nel caso in cui il giudice disponga con provvedimento l’affido del minore presso i Servizi sociali con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, l’intero processo viene dichiarato nullo se non è stato previamente nominato un curatore speciale nell’interesse del minore medesimo.
(Cassazione Civile, 29 novembre 2023, n. 33185)
Il proprietario che applica le pellicole oscuranti sul veicolo deve sottoporlo alla verifica della Motorizzazione civile
L'apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli è espressamente vietata dalle direttive europee. In particolare, rilevano le direttive 92/22/Cee (vetri di sicurezza), 71/127/Cee (specchi retrovisori) e 77/649/Cee (campo di visibilità anteriore). Tali direttive vietano le pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli. La ratio è chiara: impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente. Si tratta di direttive self-executing dell'Unione europea, le quali, quindi, sono immediatamente applicabili anche in Italia. Ciò trova conferma anche nella circolare della Direzione generale della Motorizzazione n. 1680/M360 dell'8 maggio 2002. L'applicazione di tali pellicole incide sul campo di visibilità del conducente di cui alla voce C - Sicurezza attiva, lett. m) dell'Appendice V del regolamento di esecuzione del C.d.S., che indica espressamente le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, l'intervento sull'automezzo costituisce una modifica di tali caratteristiche, che - ai sensi dell'art. 78 C.d.S. - comporta la necessità che il proprietario del veicolo sia tenuto a sottoporlo a visita e prova presso la Motorizzazione civile. In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per la violazione prevista dall'art. 78 C.d.S., poiché è questa la disposizione ad applicarsi nel caso di modifica apportata alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo.
(Cassazione Civile, 29 novembre 2023, n. 33230)