Sul risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa
Nell'ambito del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa subita dal danneggiato-lavoratore in conseguenza degli effetti negativi prodotti da illecito, là dove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni. Così che identico principio differenziale deve valere nel caso in cui, in assenza delle conseguenze lesive riportate a causa dell'illecito, il lavoratore avrebbe con certezza proseguito nella sua attività lavorativa e continuato a percepire la retribuzione, corrispondente alla qualifica professionale per la quale era stato assunto, maggiore rispetto a quella percepita nella nuova qualifica acquisita per demansionamento conseguente all'illecito.
(Cassazione Civile, 16 gennaio 2024, n. 1607)
Sulla validità del testamento pubblico del non vedente
Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando, quindi, intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografìa della redazione e sottoscrizione del testamento olografo e, quindi, della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare, eventualmente, nell'annullamento.
(Cassazione Civile, ordinanza, 15 gennaio 2024, n. 1431)
La sostituzione di parte del tetto dell'edificio con due terrazzi non è innovazione illecita
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali.
(Cassazione Civile, 10 gennaio 2024, n. 917)
Assegno di mantenimento: se le risultanze fiscali di uno dei coniugi sono inattendibili occorre fare ricorso alle indagini di polizia tributaria
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi, assumendo a tal fine rilievo anche i redditi occultati al fisco, per l'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Il potere di disporre indagini di polizia tributaria, anche d'ufficio, costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova; ma va esercitato qualora il Giudice ritenga che siano stati allegati fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali di uno dei coniugi.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2024, n. 918)
Sul diritto alla provvigione del mediatore e la vessatorietà delle clausole
È vessatoria ed abusiva, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo, la clausola, predisposta unilateralmente dal mediatore, che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l'affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona 'riconducibile '; detta clausola determina un significativo squilibrio a cari del consumatore perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l'affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l'affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.
(Cassazione Civile, 9 gennaio 2024, n. 785)
Recesso in corso d’opera del committente e risarcimento del danno per inadempimento dell’appaltatore
Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l’inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l’azione rivolta a ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all’art. 1453 c.c. e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l’appaltatore.
(Cassazione Civile, 8 gennaio 2024, n. 421)
Maternità surrogata: no alla trascrizione dell’atto di nascita che indichi anche il padre d'intenzione
Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci; il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.
(Cassazione Civile, 3 gennaio 2024, n. 85)
Autorizzazione alla navigazione scaduta: la copertura assicurativa opera comunque nei confronti dei terzi
L'assicurazione per la responsabilità civile relativa alla navigazione provvisoria dei natanti ha ad oggetto i rischi derivanti dall'attività di navigazione temporanea prevista dall'art. 31, comma 1, c.nav. da diporto; pur richiedendo un'autorizzazione amministrativa, la navigazione temporanea avviene sotto la responsabilità dell'impresa assicurata. Pertanto, la scadenza della menzionata autorizzazione, ben lungi dal far venir meno il rischio assicurato con conseguente nullità - opponibile anche ai terzi - del contratto di assicurazione, può al più determinarne l'inefficacia tra le parti, laddove ciò sia previsto da specifiche pattuizioni; l'eventuale inefficacia della copertura assicurativa per scadenza dell'autorizzazione amministrativa necessaria per la navigazione temporanea non è comunque opponibile ai terzi danneggiati che esercitano l'azione diretta nei confronti della compagnia, stante il combinato disposto degli artt. 123 e 144 del codice delle assicurazioni.
(Cassazione Civile, 29 dicembre 2023, n. 36357)
Anche la prodigalità può essere sufficiente per la nomina dell’amministratore di sostegno
L'amministrazione di sostegno può pronunciarsi nell'interesse del beneficiario anche in presenza dei presupposti di interdizione ed inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizza da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili, ad esempio frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi nel loro insieme.
(Cassazione Civile, ordinanza, 28 dicembre 2023, n. 36176)
Risarcibilità del danno da perdita anticipata della vita e trasmissibilità iure successionis
Nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da 'perdita anticipata della vita' con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente; pertanto, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future.
(Cassazione Civile, 27 dicembre 2023, n. 35998)