Sulla individuazione del soggetto responsabile in caso di danno arrecato da animali
Se è vero che l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo (nella specie in esame, la Corte di merito aveva accertato, con apprezzamento insindacabile in Cassazione, che il cane che aveva assalito un bambino fuoriuscendo da un convento non aveva una apprezzabile relazione con il responsabile del luogo, sicché la responsabilità era da imputare alla sua collaboratrice, proprietaria dell'animale).
(Cassazione Civile, 19 luglio 2019, n. 19506)
Obblighi informativi dell’avvocato
Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. Egli è tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
(Cassazione Civile, 19 luglio 2019, n. 19520)
Danni da ritardata restituzione
Il mero ritardo del conduttore nella riconsegna della cosa locata, legittima soltanto la condanna generica al risarcimento del danno da occupazione oltre il limite di durata indicato in contratto, ogni differente danno, sia esso derivante da danneggiamento dell’immobile o da perdita di opportunità di vendita-locazione, deve essere adeguatamente provato.
(Cassazione Civile, 16 luglio 2019, n. 18946)
Il percorso psicologico imposto dal giudice al genitore
In tema di affidamento dei figli minori, deve essere annullato il decreto con cui il giudice, nell'ambito di una controversia tra due genitori per l'affidamento della figlia minore, abbia imposto alla madre di intraprendere un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, trattandosi di una innegabile lesione del diritto all'autodeterminazione.
(Cassazione Civile, 5 luglio 2019, n. 18222)
L’abuso di dipendenza economica
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può consistere nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nel rifiuto di vendere o di comprare, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, con risarcimento del danno contrattuale.
(Tribunale di Roma, 2 luglio 2019, n. 13840)
Responsabilità per mala gestio degli amministratori
In caso di azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. dal Curatore, anche a seguito di sentenza di patteggiamento a carico dell'amministratore convenuto, spetta a quest'ultimo l'onere di provare quale sia la data anteriore, diversa dalla dichiarazione di fallimento, da considerarsi quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, nonché l'insussistenza dei fatti addebitati ed oggetto di patteggiamento in sede penale.
(Cassazione civile, 19 giugno 2019, n. 16505)
Danno da immissioni rumorose
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
(Cassazione civile, 18 luglio 2019, n. 19434)
L'autore dell'opera ha diritto a vedere pubblicato il proprio nome da parte dell'editore
L'art. 20 l. aut., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che "il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto - o etero - attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri.
(Cassazione civile, 5 luglio 2019, n. 18220)
“Immobili da costruire” ai sensi dell’art. 72 bis l.fall e facoltà del curatore
“Immobili da costruire” ai sensi dell’art. 72 bis l.fall. devono intendersi gli edifici per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. La norma di cui all'art. 72 bis l.fall. costituisce ulteriore specificazione della norma di più ampio contenuto di cui all'ottavo comma dell’art. 72 l.fall., dovendo apprezzarsi la circostanza che, mentre quest’ultima si riferisce a tutti i preliminari di vendita trascritti, il disposto dell’art. 72 bis l.fall. viene ulteriormente a restringere il campo di applicazione, che risulta limitato a quelli soli fra questi che abbiano ad oggetto immobili ancora da edificare ovvero ancora in corso di costruzione e tali da non poter ottenere il rilascio del certificato di agibilità. Ne consegue che, essendosi in presenza di un rapporto a cascata di specialità fra primo comma dell’art. 72 l.fall., ottavo comma di tale medesima norma e art. 72 bis l.fall., abbia appunto a trovare applicazione, nel caso di preliminare trascritto avente ad oggetto immobili da costruire, tale ultima norma, in forza della quale compete al curatore la facoltà di sciogliersi dal preliminare.
(Tribunale di Padova, 30 maggio 2019, n. 1024)
Interpretazione delle clausole contrattuali ambigue
Di fronte ad un complesso di clausole contrattuali ambiguo e polisenso in base ai criteri letterali o logico-sistematici, è corretto il ricorso del Giudice alla clausola cd. contra stipulatorem, essendo necessario tutelare l’affidamento in capo al contraente più debole in presenza di un esito interpretativo ambiguo delle clausole stesse.
(Cassazione Civile, 9 luglio 2019, n. 18394)