Nulla la motivazione apparente della sentenza di primo grado
E' invero nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la decisione di appello motivata "per relationem" a quella di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e che non lasci in evidenza, nella combinata lettura di entrambe le sentenze, un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 05/11/2018 n. 28139; Cass. 21/09/2017 n. 22022).
(Cassazione Civile, ordinanza 8 aprile 2019, n. 9764)
Padre, madre e bigenitorialità
Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione. (Nel caso concreto, vista anche la forte conflittualità tra i genitori, nella gravata pronuncia mancava del tutto una specifica motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, in violazione del principio della doppia genitorialità).
(Cassazione Civile, ordinanza 8 aprile 2019, n. 9764)
Pedone fuori dalle strisce pedonali
Sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori delle strisce pedonali ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli; talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile della causazione del sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche del caso.
(Cassazione Civile, ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2241)
Responsabile l’hosting provider passivo che non rimuove i contenuti illeciti
Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità del cd. caching, prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 70/2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità amministrativa o giurisdizionale.
(Cassazione Civile, 19 marzo 2019, n. 7709)
Collegio sindacale e reato di bancarotta
La responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente e dei componenti del collegio sindacale non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia, come ricavabile dall'insieme delle norme civilistiche, e discendere, tout court, dal mancato esercizio dei doveri di controllo, ma postula l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione dei poteri di controllo e di vigilanza espressiva di una volontaria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori, pur nella forma del dolo eventuale, vale a dire per la consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori.
(Cassazione Penale, 19 marzo 2019, n. 12186)
Durata della società, aspettativa di vita del socio e diritto di recesso
L’art. 2473, comma 2, c.c., che consente il recesso ad nutum del socio nell'ipotesi di s.r.l. contratta a tempo indeterminato deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in cui la durata statutaria della società, pur essendo determinata, sia assimilabile a una durata a tempo indeterminato, in quanto così lontana nel tempo da oltrepassare la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale, mentre non assume rilevanza l’aspettativa di vita, o la durata media di vita, del socio stesso: non può ritenersi legittimo il recesso esercitato da un socio se la durata della società superi la sua aspettativa di vita.
(Cassazione Civile, ordinanza 29 marzo 2019, n. 8962)
La legittimazione iure proprio dell’amministratore alla proposizione del reclamo alla sentenza di fallimento
L'amministratore di società di capitali è legittimato, iure proprio, alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, che patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità. Né rileva, una volta verificata detta strumentalità in astratto, al riguardo se al momento della dichiarazione di fallimento l'amministratore della società fosse ancora in carica ovvero già cessato dalla carica.
(Cassazione Civile 13 marzo 2019, n. 7190)
Incombe all'infortunato la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa
Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
(Cassazione Civile, 10 aprile 2019, n. 9983)
La convivenza non prova il legame affettivo tra nonno e nipote
In tema di risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale, il rapporto nonni-nipoti, per essere ritenuto giuridicamente rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, dovendo riconoscersi comunque, anche in mancanza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti di affetto e solidarietà con il familiare defunto.
(Tribunale di Napoli, 31 ottobre 2018)
Azione di responsabilità contro gli amministratori
Il socio può agire come sostituto processuale in nome proprio ma nell’interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della mala gestio del proprio amministratore ed è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
(Tribunale di Catanzaro, 4 dicembre 2018)