Responsabilità degli amministratori e differenza dei netti patrimoniali

Vista la natura dinamica e complessa dell’attività di impresa, che può rendere assai difficoltoso l'assolvimento della ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza ammette il ricorso a criteri presuntivi e sintetici di prova, e in particolare la determinazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. mediante l'utilizzo del criterio della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.

(Tribunale di Bologna, 21 dicembre 2017, n. 2486)


L’Assemblea non può “condannare” il condomino

Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilità o all'esito di un accertamento giudiziale, non potendo l'assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l’obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c.

(Cassazione civile, 7 novembre 2017, n. 26360)


Escussione della fideiussione tra AGO e Giudice Amministrativo

La Corte regolatrice della giurisdizione, ha avuto modo di chiarire, anche di recente, che è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e non a quella del Giudice Amministrativo, la controversia avente a oggetto l'escussione, da parte di un Comune, della polizza fideiussoria concessa a garanzia degli impegni assunti nell'ambito di una convenzione urbanistica relativa all'esecuzione di una costruzione edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione e la circostanza che nella specie la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

All’opposto le controversie riguardanti l'adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche connesse a lottizzazioni (ndr. nel caso trattato erano state introdotte con domanda riconvenzionale) rientrano nella giurisdizione amministrativa.

(Tribunale di Reggio Emilia, 21 dicembre 2017, n. 1422)


Contestazione dell’affidabilità dell’autovelox, obbligo di verifica della taratura

Laddove venga contestata l'affidabilità del cosiddetto tutor o autovelox, il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo sia stato sottoposto o meno alle verifiche di funzionalità e taratura. Ciò in quanto tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non esistendo verifiche equipollenti né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione.

(Cassazione civile, 11 gennaio 2018, n. 533)


Danno alla salute e alla sessualità, discriminazioni in base all'età e al sesso

Nel decidere le domande relative ai danni morali nell'ambito delle procedure di responsabilità medica, i giudici nazionali possono considerare l’età del ricorrente, ma non possono stabilire che la sessualità non sia importante per una donna di cinquant'anni e madre di due figli, come per gli uomini e per le persone di età più giovane. Ciò viola l’art. 14 della Conv. eur. dir. uomo poiché discrimina la persona in base all'età e al sesso e riflette un’idea tradizionale della sessualità femminile legata alla fertilità, ignorando la sua rilevanza psico-fisica in vista dell'autorealizzazione della donna come persona.

(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 25 luglio 2017, ric. 17484/15)


La salute del minore tra autonomia dei genitori e intervento pubblico

Nel caso di contrasto tra i genitori in ordine alla tipologia di cure alla quale affidare la figlia minore (medicina tradizionale od omeopatia) e alla scelta di vaccinare o meno la stessa, il giudice – valutato che le cure tradizionali e la sottoposizione a vaccinazione corrispondano all'interesse della minore – può riconoscere esclusivamente al genitore più diligente (con obbligo di tenere informato l’altro) il potere di prenotare gli esami e i trattamenti necessari, secondo le indicazioni del pediatra e dei medici del SSN, di accompagnare la figlia alle visite, nonché di prestare il consenso informato alle cure, il tutto a spese equamente ripartite tra i genitori e con ammonimento al genitore dissenziente circa la possibilità di adottare nei suoi confronti – in presenza di ulteriori comportamenti ostruzionistici – i provvedimenti di cui all'art. 709-ter c.p.c..

(Tribunale di Roma, 16 febbraio 2017)


Diritto all'oblio e registro delle imprese

È legittima la conservazione nel registro delle imprese delle informazioni relative all'incarico di amministratore e liquidatore ricoperto da un soggetto in una società di capitali, anche ove quest’ultima sia stata dichiarata fallita (nel 1992) e successivamente (nel 2005) cancellata dal suddetto registro.

(Cassazione civile, 9 agosto 2017, n. 19761)


Desistenza o rinuncia successiva alla dichiarazione si fallimento

La desistenza o rinuncia dell'unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento.

(Cassazione civile, 5 maggio 2016, n. 8980)


La notifica della sentenza via PEC e a mezzo Ufficiale Giudiziario

Nel caso in cui la parte provveda alla notificazione della sentenza di secondo grado alla controparte, ai fini del decorso del termine breve, di cui all’art. 325 C.p.C., dapprima, a mezzo posta elettronica certificata e, successivamente, a mezzo Ufficiali Giudiziari, è alla prima notificazione che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta dalla controparte.

(Cassazione civile, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28339)


Accertamento giudiziale di paternità o maternità e revoca del testamento

L'art. 687, comma 1, c.c. (revoca del testamento di chi, al tempo, non sapeva di avere figli) ha un fondamento oggettivo, individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni e, per l’effetto, poiché tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto dell'art. 277, comma 1, e 687, comma 1, c.c. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche a chi sapeva dell'esistenza di propri figli naturali, ma il suo effettivo accertamento sia avvenuto dopo la morte del testatore, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

(Cassazione civile, 5 gennaio 2018, n. 169)