Risarcibile il danno al figlio per “assenza” del padre

Il pregiudizio derivante dal rifiuto del padre di stabilire qualsiasi contatto con il figlio disabile non è compensabile dalle maggiori attenzioni materne ed è risarcibile, con liquidazione equitativa, avendo come riferimento le tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita della relazione parentale conseguente a decesso provocato da terzi.

(Tribunale di Milano, 13 marzo 2017)


Le assicurazioni della struttura sanitaria e del medico coprono rischi diversi

Una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato fra i due contratti.

(Tribunale di Firenze, 9 ottobre 2017, n. 3204)


Foto dei figli minori e social network

L’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 991 n. 176, sicché va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite.

(Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017)


Sul progettista l’onere della prova per i danni da crollo del muro

Dalla natura extracontrattuale della responsabilità per rovina degli edifici discende che nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.

Infatti, secondo la Giurisprudenza costante, il Direttore dei Lavori è tenuto all'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi.

Ebbene, nel caso di specie, a fronte del crollo del muro in epoca immediatamente successiva al suo innalzamento e al riempimento con materiale terroso a monte, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria a suo carico, ovvero non ha dimostrato di aver progettato il muro secondo le regole della buona tecnica, di aver vigilato sull'esecuzione dei lavori, di essere intervenuto impartendo direttive e che queste fossero state disattese.

(Tribunale di Parma, 15 settembre 2017)


La revocatoria fallimentare degli atti compiuti per dovere morale

L’accordo raggiunto in sede di separazione legale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevede il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile ai figli quale modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento’ rientra in quegli atti che non possono essere oggetto di azione revocatoria ai sensi del primo comma dell’articolo 64 L.F. in quanto compiuti inadempimento di un dovere morale. L’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione o divorzio mediante un accordo che attribuisce ai figli la proprietà di beni mobili o immobili, anziché attraverso la corresponsione di una prestazione in danaro periodica.

(Cassazione civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28829)


Rinnovo del contratto di locazione per facta concludentia

La rinnovazione tacita di un contratto di locazione non può desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine, né dal pagamento e dall'accettazione dei canoni e neppure dal ritardo con il quale sia stata promossa l’azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita, da parte del locatore, agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29313)


Il coniuge, separato al momento dell’evento lesivo, ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante

Il coniuge, separato al momento dell’evento lesivo, ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante pari al minor importo percepito a titolo di assegno di mantenimento dall'altro coniuge, la cui capacità lavorativa si sia ridotta in conseguenza dell’illecito causato da un terzo (nel caso in esame il marito, giocatore di basket professionista, rimaneva coinvolto in un incidente stradale, che gli procura gravi lesioni. A distanza di pochi giorni dall'incidente, la società sportiva con cui è tesserato gli comunica la risoluzione anticipata del contratto. La moglie, allora, promuoveva una causa nei confronti della compagnia assicuratrice e del conducente del motociclo sul quale era trasportato il coniuge al fine di ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante subito in conseguenza della perdita della capacità lavorativa dell’ex marito che aveva determinato la sensibile riduzione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile per tutto il periodo compreso tra la data dell’incidente e la fine della carriera lavorativa).

(Tribunale di Rimini, 1 febbraio 2017)


Malformazione del feto e omessa informazione

In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; quest'onere può essere assolto tramite presunzioni, la praesemptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova in atti, quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale.

(Cassazione Civile, 31 ottobre 2017, n. 25849)


Circolazione stradale, colpa e prova liberatoria

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.

(Cassazione civile, 19 dicembre 2017, n. 30388)


Se l’attività edilizia è attività pericolosa

In ambito di lavori edili spetta il risarcimento dei danni causati da attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ., giacché la giurisprudenza di legittimità annovera fra le attività pericolose non solo quelle qualificate pericolose dal TU di Pubblica sicurezza ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità di verificarsi del danno, qualora il danneggiato fornisca la prova del collegamento fra le attività del cantiere e i danni subiti, mentre compete all'appaltatore dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni ed eventualmente, comprovare sulla base del principio di vicinanza della prova che le attività di cantiere erano riferibili ad altri soggetti presenti in cantiere (nel caso di specie, considerata la natura e l'entità delle demolizioni, l’importanza e invasività delle opere di demolizione e di scavi per le fondazioni del nuovo edificio, il fatto che tali attività erano da svolgersi in un contesto urbano, in zona confinante con adiacenti e preesistenti fabbricati, che questi ultimi, in ragione delle caratteristiche costruttive, legate al tempo della loro edificazione, erano particolarmente esposti a cedimenti collegati con le attività di demolizione e di sbancamento che ebbero ad interessare il cantiere, il Tribunale ha rilevato che la prova del nesso causale fra l'attività del cantiere e i danni subiti fosse di competenza del danneggiato, mentre le imprese succedutesi nel tempo dovevano dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni).

(Tribunale di Milano del 12/09/2017, n. 9180)