L’audizione del minore non è un obbligo assoluto
Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali. Al fine, però, di poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, la decisione del giudice deve poggiare su una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l'interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 336-bis c.c., attualmente vigente.
(Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 2001)
La morte di un familiare che presta la propria attività nell'impresa di famiglia costituisce un danno patrimoniale
Per ottenere il risarcimento della 'perdita subita' ai sensi dell'art. 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso (cassata, nella specie, la decisione della Corte d'appello che aveva errato nell'affermare che la morte di un familiare lavorante nell'impresa di famiglia non integrava un danno patrimoniale, poiché tale lavoro costituiva un dovere e non una facoltà e che per ottenere il risarcimento del danno occorreva provare il costo del rimpiazzo dell'utilità perduta).
(Cassazione Civile, ordinanza, 18 gennaio 2023, n. 1386)
Pannelli fotovoltaici in condominio: il singolo non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale
L’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea: l'eventuale parere contrario del condominio ha unicamente valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante e non è impugnabile per carenza di interesse.
(Cassazione Civile, 17 gennaio 2023 n. 1337)
Spese del supercondominio: l’amministratore può agire nei confronti dei singoli codomini
In presenza di un Supercondominio ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliari o di edifici, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del Supercondominio può ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a quest'ultimi.
(Cassazione Civile, ordinanza, 16 gennaio 2023, n. 1141)
No all’integrazione dell’assegno per la perdita dei “benefit”
Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea. Ciò posto, è pacifico che con la separazione i coniugi possono subire la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti». Ciò nonostante, l'assegno di mantenimento deve essere determinato considerando, non tanto la cessazione del godimento diretto di particolari beni, bensì il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano aumentato l'assegno di mantenimento in favore della moglie in considerazione del fatto che la donna non avrebbe più potuto usufruire nel periodo estivo di un appartamento al mare di proprietà esclusiva del marito).
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 gennaio 2023, n. 952)
Responsabilità della società di autonoleggio per le infrazioni stradali del conducente
In tema di sanzioni da circolazione stradale, va ribadita l'inammissibilità dell'opposizione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.
(Cassazione Civile, 11 gennaio 2022, n. 510)
La successione materna e l’indennità premio sono motivi per la revisione dell’assegno divorzile
La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate. Nel caso di specie, nella valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi l’incremento patrimoniale, derivante da un lascito ereditario relativo a un compendio immobiliare di cospicuo valore, non può essere azzerato in ragione delle condizioni psico-fisiche della beneficiaria dell’assegno e della ritenuta non ragionevolezza di un impegno per mettere a reddito il proprio patrimonio.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2022, n. 354)
I compensi che il professionista versa all’associazione professionale sono pignorabili
È solo la cessione del credito, e non la mera delega all'incasso, che priva il creditore di tale sua qualità. Pertanto il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale.
(Cassazione Civile, 12 gennaio 2023, n. 756)
E’ abusiva la clausola di un contratto stipulato tra avvocato e cliente-consumatore che fissa il prezzo dei servizi secondo la tariffa oraria
L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, deve essere interpretato nel senso che: rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che: non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che: la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva, come modificata, che la qualificazione come clausola abusiva discenda da questo solo fatto. L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, devono essere interpretati nel senso che: qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi (la Corte si è così pronunciata nella controversia tra un legale ed il suo cliente, il quale riteneva vessatoria la pattuizione del compenso su base oraria; infatti si era rifiutato di saldare e di onorare i 5 contratti stipulati col legale attore relativi a procedimenti civili e penali connessi alla causa di divorzio dalla moglie)..
(Corte di Giustizia UE, 12 gennaio 2023, n. 395)
Si applica la disciplina della responsabilità civile al contenuto diffamatorio degli articoli inseriti nell'archivio storico digitale di un quotidiano
Nell'ipotesi in cui il contenuto diffamatorio degli articoli di stampa cartacea inseriti nell'archivio storico digitale di un quotidiano risulti già accertato con sentenza passata in giudicato, l'inserimento e il mantenimento nel suddetto archivio di quelle stesse informazioni integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, ove sussista la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (all'immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale o alla vita di relazione), essendo differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione di dette notizie, e la successiva lesività diffusiva deve valutarsi in concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del singolo caso, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2043 c.c., con onere probatorio a carico del soggetto leso, anche, se del caso, in via di presunzioni, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (condotta, elemento soggettivo, nesso causale, danno), la cui sussistenza necessita di apposita indagine del giudice di merito".
(Cassazione Civile, 11 gennaio 2023, n. 479)