Istruzioni errate: l’appaltatore non è responsabile se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
(Cassazione Civile, 15 dicembre 2022, n. 36781)
Sui diritti spettanti all’acquirente di bene gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, l’acquirente ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall’art. 1480 Cod. Civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1223 Cod. Civ..
(Cassazione Civile, ordinanza, 17 dicembre 2022, n. 37020)
Lo stress non giustifica l'atto sconveniente dell’avvocato
La forma scritta dell'atto in cui vengono mosse insinuazioni sul magistrato garantisce sempre la possibilità di verificare e rileggere il contenuto (respinta la tesi difensiva di una avvocatessa a cui era stato contestata la violazione degli articoli 52 e 53 del codice deontologico forense, in quanto in un atto di opposizione all'archiviazione aveva mosso affermazioni sconvenienti nei confronti del magistrato; la ricorrente, diventata da poco mamma, sosteneva che la carenza di sonno l'aveva portata a redigere l'atto di opposizione ad archiviazione in sostanziale assenza di coscienza e volontà).
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14 dicembre 2022, n. 36660)
Per il concorso di colpa occorre valutare la condotta di tutti i soggetti coinvolti
Laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente (nel caso, per eccesso di velocità) ha aggravato le conseguenze del sinistro che si sarebbe in ogni caso verificato a seguito della manovra colposa del conducente del veicolo antagonista (nel caso, per aver invaso l'opposta corsia di marcia), risulta con ciò stesso assolto l'onere dei danneggiati (nel caso, i congiunti del trasportato deceduto nel sinistro) di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e il danno patito (fatta salva la quantificazione, da parte del giudice, della misura dei distinti contributi causali), mentre incombe sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l'onere di fornirne la prova.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 dicembre 2022, n. 36519)
Al padre assente non spetta il maggiore risarcimento per la perdita della figlia
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad una ragazza che viaggiava come trasportata, è stata ritenuta la non effettività del rapporto padre -figlia, atteso che il rapporto con la figlia constava in contatti telefonici e manifestava la sua fragilità nella non partecipazione dell'uomo agli incontri organizzati dai Servizi Sociali e nel fatto che non si fosse mai posto il problema del mantenimento della figlia).
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2022, n. 32697)
Compravendita animali d’affezione: la malattia del cane deve essere denunciata entro due mesi dalla scoperta
In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto".
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 dicembre 2022, n. 35844)
Il responsabile del singolo punto vendita risponde per la violazione dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari
Allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi (consistente, nel caso di specie, nel non consentire la tracciabilità di uno più prodotti alimentari) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima. La mera, generica, carenza sia dei responsabili preposti alla singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura che sia stata appositamente costituita per l'osservanza degli obblighi la cui violazione sia oggetto della sanzione amministrativa, non può valere a fondare una responsabilità del legale rappresentante della società quando tale carenza sia dedotta puramente e semplicemente dalla commissione dell'illecito, potendo tale responsabilità essere affermata allorquando, non solo venga verificata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita, ma anche questa inadeguatezza - che non può essere desunta dalla mera commissione dell'illecito in sé ma deve trovare fondamento nella constatazione di autonome e specifiche carenze (di mezzi o di competenze) - sia riconducibile ad azioni od omissioni, parimenti determinate, del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo -pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito (fattispecie relativa ad un'ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione per mancato rispetto dell'obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari -nel caso specifico, un formaggio -, previsto dal regolamento Ce 178/2002).
(Cassazione Civile, 5 dicembre 2022, n. 35685)
Caduta nella buca: il Comune ne risponde anche se c’è stata condotta imprudente
La eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (confermato il risarcimento a una donna, vittima di un sinistro durante una passeggiata tra le bancarelle di un mercato rionale. Il fatto che quest'ultima avrebbe dovuto, con una maggiore diligenza ed attenzione, avvedersi della sconnessione, tra l'altro evidente, esistente sul tratto stradale percorso, non è dato sufficiente per escludere ogni responsabilità dell'ente locale).
(Cassazione Civile, 2 dicembre 2022, n. 35558)
La domanda di rimozione della veranda va proposta nei confronti di tutti i comproprietari
Qualora oggetto della domanda di arretramento o demolizione sia un immobile in comunione tra i coniugi, entrambi gli stessi, in quanto partecipi di una comunione "senza quote" ed indipendentemente da chi sia stato autore della costruzione, devono prendere parte al giudizio, dovendosi evitare il rischio di pervenire ad una decisione che non sia opponibile ad entrambi i comproprietari e sia, pertanto, inutiliter data (fattispecie relativa alla rimozione di una veranda ed il secondo invece ad eliminare un muro realizzato sul ballatoio di un immobile).
(Cassazione Civile, 2 dicembre 2022, n. 35457)
Sull’ordine delle riduzioni nelle disposizioni lesive della legittima
Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555, comma 2, c.c.). Se le disposizioni testamentarie sono più di una, la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni, queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie.
(Cassazione Civile, ordinanza, 2 dicembre 2022, n. 35461)