Vanno revisionate le tabelle millesimali in caso di rilevanti modifiche degli immobili

In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, primo comma, ultima parte, c.c., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. Ove, invece, tramite l'approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendano non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima), la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l'errore il quale, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore che è vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito.

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 gennaio 2023, n. 1896)


Deve essere limitato il numero di animali presenti in un immobile

Il ricovero di un numero elevato di esemplari di animali determina un'immissione che non è generata da un uso ordinario per civile abitazione, bensì è un'attività di custodia e cura degli animali (in sostanza di un canile), pertanto va condannato un soggetto a detenere, all’interno della sua proprietà, non più di sei cani ed a risarcire il danno causato ai vicini per la sussistenza di rumori molesti e di cattivo odore.

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 gennaio 2023, n. 1823)


L’audizione del minore non è un obbligo assoluto

Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali. Al fine, però, di poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, la decisione del giudice deve poggiare su una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l'interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 336-bis c.c., attualmente vigente.

(Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 2001)


La morte di un familiare che presta la propria attività nell'impresa di famiglia costituisce un danno patrimoniale

Per ottenere il risarcimento della 'perdita subita' ai sensi dell'art. 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso (cassata, nella specie, la decisione della Corte d'appello che aveva errato nell'affermare che la morte di un familiare lavorante nell'impresa di famiglia non integrava un danno patrimoniale, poiché tale lavoro costituiva un dovere e non una facoltà e che per ottenere il risarcimento del danno occorreva provare il costo del rimpiazzo dell'utilità perduta).

(Cassazione Civile, ordinanza, 18 gennaio 2023, n. 1386)


Pannelli fotovoltaici in condominio: il singolo non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale

L’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea: l'eventuale parere contrario del condominio ha unicamente valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante e non è impugnabile per carenza di interesse.

(Cassazione Civile, 17 gennaio 2023 n. 1337)


Spese del supercondominio: l’amministratore può agire nei confronti dei singoli codomini

In presenza di un Supercondominio ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliari o di edifici, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del Supercondominio può ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a quest'ultimi.

(Cassazione Civile, ordinanza, 16 gennaio 2023, n. 1141)


No all’integrazione dell’assegno per la perdita dei “benefit”

Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea. Ciò posto, è pacifico che con la separazione i coniugi possono subire la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti». Ciò nonostante, l'assegno di mantenimento deve essere determinato considerando, non tanto la cessazione del godimento diretto di particolari beni, bensì il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano aumentato l'assegno di mantenimento in favore della moglie in considerazione del fatto che la donna non avrebbe più potuto usufruire nel periodo estivo di un appartamento al mare di proprietà esclusiva del marito).

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 gennaio 2023, n. 952)


Responsabilità della società di autonoleggio per le infrazioni stradali del conducente

In tema di sanzioni da circolazione stradale, va ribadita l'inammissibilità dell'opposizione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.

(Cassazione Civile, 11 gennaio 2022, n. 510)


La successione materna e l’indennità premio sono motivi per la revisione dell’assegno divorzile

La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate. Nel caso di specie, nella valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi l’incremento patrimoniale, derivante da un lascito ereditario relativo a un compendio immobiliare di cospicuo valore, non può essere azzerato in ragione delle condizioni psico-fisiche della beneficiaria dell’assegno e della ritenuta non ragionevolezza di un impegno per mettere a reddito il proprio patrimonio.

(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2022, n. 354)


I compensi che il professionista versa all’associazione professionale sono pignorabili

È solo la cessione del credito, e non la mera delega all'incasso, che priva il creditore di tale sua qualità. Pertanto il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale.

(Cassazione Civile, 12 gennaio 2023, n. 756)