Responsabilità del conducente di Ambulanza
In caso di investimento di un pedone avvenuto sulle strisce pedonali, da parte di veicolo adibito ad uno dei servizi di urgenza disciplinati dall'art. 177 codice della strada e in presenza delle condizioni per l'esonero dell'osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale, trova applicazione la presunzione di piena responsabilità dell'investitore ex art. 2054, comma 1, c.c, ancorché il pedone sia tenuto all'osservanza all'obbligo di cui al comma 3 del summenzionato art. 177, dovendo la prova esonerativa, anche solo in parte, di tale responsabilità sostanziarsi nella dimostrazione, da parte del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento, avuto riguardo alla effettiva situazione di emergenza nella quale egli versava e alla imprevedibilità del comportamento del pedone, senza che però rilievi la sua incertezza o esitazione nel compiere l'attraversamento.
(Cassazione Civile, 6 luglio 2022, n. 21402)
L’ex moglie dispone di un cospicuo patrimonio: no all’automatica riduzione dell’assegno di mantenimento
Il consistente patrimonio a disposizione della donna non è dato sufficiente, da solo, a legittimare la riduzione dell'assegno di mantenimento a lei riconosciuto. Necessario valutare con attenzione il tenore di vita di cui ha goduto la donna durante il matrimonio. L'assegno di mantenimento deve essere idoneo a garantirle la possibilità di mantenere quel tenore di vita, anche se esso era alimentato pure dall'accertato suo patrimonio personale.
(Cassazione Civile, 6 luglio 2022, n. 21392)
Responsabilità dei docenti al cambio d'ora
La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (fattispecie in cui l'alunno si era infortunato durante il cambio d'ora).
(Cassazione Civile, 5 luglio 2022, n. 21255)
Gli impianti comuni, quali condotte fognarie e strada di accesso alle singole villette, determinano un condominio orizzontale
L’esistenza di impianti comuni – quali le condotte fognarie – e la destinazione funzionale della strada ad accesso alle singole costruzioni in proprietà esclusiva, giustificano, in assenza di un titolo contrario, l’operatività della presunzione di condominialità, l’esistenza di un condominio orizzontale e il conseguente obbligo di contribuzione alle spese. Infatti la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (ad es. le cosiddette case a schiera), se dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 luglio 2022, n. 21077)
Start-up innovativa: l'iscrizione nel registro non basta per evitare il fallimento
L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31, D.L. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa.
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 luglio 2022, n. 21152)
Fallimento della supersocietà di fatto: va dimostrato il comune intento sociale perseguito
La norma di cui all'art. 147, comma 5, l. fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone, cosiddetta supersocietà di fatto, non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto.
(Cassazione Civile, 27 giugno 2022, n. 20552)
Sul risarcimento dei danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite
In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite (estensibile, per identità di ratio, anche alla somministrazione del vaccino trivalente - morbillo, parotite e rosolia -), il diritto all'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Pertanto, non può essere accolta la domanda del ricorrente che deduca l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta.
(Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 giugno 2022, n. 20539)
La responsabilità per il danno da infiltrazione ricade sull’usufruttuario e non sul proprietario
La responsabilità per i danni da infiltrazione o allagamento è da ricercare solamente in capo al soggetto che, avendone la custodia, ha l'onere di manutenere il bene ed evitare che questo provochi danno (nella specie, è stata confermata l'esenzione da responsabilità di una delle due comproprietarie della nuda comproprietà, mentre veniva altresì dimostrata la responsabilità dell'altro comproprietario e dell'usufruttuario in quanto questi, pur essendo a conoscenza dell'infiltrazione e dei danni cagionati ai vicini, non si erano in alcun modo attivati per porvi rimedio).
(Cassazione Civile, 24 giugno 2022, n. 20429)
Morte dell’ex coniuge durante la causa per ottenere l’assegno divorzile
Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 giugno 2022, n. 20494)
Tutela del made in Italy: l’origine estera di un prodotto deve essere ben visibile
L'apposizione del marchio aziendale con nome e cognome italiani, registrato, sulle confezioni, in assenza di diversa indicazione di origine e provenienza estera (precisamente cinese), integra l'ipotesi di fallace indicazione di origine e provenienza, trattandosi di condotta idonea a trarre in inganno il consumatore circa l'esatta origine geografica del prodotto (nella specie, l'indicazione 'Made in China' era poco visibile e sull'etichetta delle scarpe che raffigurava il marchio italiano, segno evocativo di una realizzazione che si era avvalsa del rinomato know-how italiano, non c'era alcuna indicazione che facesse intendere l'importazione da un paese estero delle calzature).
(Cassazione Civile, ordinanza, 23 giugno 2022, n. 20226)