Illegittima la multa all’autocarro che occupa la pubblica via per eseguire lavori in favore di una privata abitazione

Va esclusa la sanzione amministrativa per la ditta che sta effettuando la ristrutturazione di un immobile e che sulla strada utilizza un autocarro, dotato di sollevatore e di cassone, per caricare il materiale di risulta dei lavori, atteso che in istruttoria è emerso che la ditta non depositava materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta ed è stato altresì escluso lo svolgimento di lavori sulla medesima sede stradale; questi, infatti, erano eseguiti all'interno dell'abitazione e solo l'automezzo della ditta era posizionato sulla strada ma questo non poteva assimilarsi ad un cantiere o ad un deposito materiale.

(Cassazione Civile, 9 agosto 2022, n. 24508)


Prestito concesso dai coniugi in comunione dei beni: la restituzione ad uno estingue il debito

In tema di comunione legale deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. Dunque, dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi sorge un diritto alla restituzione che non è in favore dei singoli coniugi, bensì della comunione legale.

(Cassazione Civile, 1 agosto 2022, n. 23292)


Responsabile l’amministratore per l’allaccio abusivo del condominio alla rete idrica

L'allaccio abusivo di un condominio alla condotta idrica costituisce di per sé un illecito di cui non può non rispondere il condominio nella sua interezza ai sensi dell'art. 2043 c.c., e tale illecito si configura come illecito permanente produttivo di danni del quale deve rispondere il condominio finché non cessa l'illecito. L'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini (nella specie, la Corte ha sottolineato che il compito dell'amministratore sarebbe stato quello di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetuarsi dell'illecito permanente consumato, in modo determinante, attraverso l'impianto condominiale, consistente nel tratto di condotta che partiva dal punto in cui avveniva l'allaccio abusivo e attraverso il quale si era perpetuato l'illecito prelevamento dell'acqua dal sistema idrico; pertanto, ai sensi del 2043 c.c., il Condominio, in persona dell'amministratore, doveva risponde per non aver improntato la propria condotta omettendo di compiere quelle attività che avrebbe dovuto compiere).

(Cassazione Civile, ordinanza, 1 agosto 2022, n. 23823)


Assicurazione della responsabilità civile e interpretazione del fatto accidentale

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'art. 1895 cod. civ. per l'inesistenza del rischio.

(Cassazione Civile, 29 luglio 2022, n. 23762)


Sì all’assegno divorzile anche se il coniuge è in grado di trovare un lavoro

Con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio, l'indagine del giudice di merito, al fine di verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione della "esistenza di una fonte adeguata di reddito", specie a fronte della rilevazione del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato.

(Cassazione Civile, 28 luglio 2022, n. 23583)


Beneficio fiscale: la dichiarazione va fatta prima del decreto di trasferimento dell'immobile

Il godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell'atto di acquisto dell'immobile, dichiarando espressamente, a pena d'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto nelle corrispondenti lettere dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le prescritte manifestazioni di volontà vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.

(Cassazione Civile, 26 luglio 2022, n. 23292)


Sulla portata della clausola statutaria di gradimento

La clausola di gradimento, prevista dallo statuto di una società a responsabilità, limitata nel caso di cessione delle quote, non è applicabile anche nella diversa ipotesi del conferimento di quote. Con la cessione il cedente aliena al cessionario le partecipazioni sociali ed esce dalla società; il conferimento, invece, comporta uno scambio di partecipazioni, all’esito del quale il conferente rimane comunque vincolato alla società conferita, seppure in via indiretta, poiché arriva a detenere quote o azioni di una società partecipante della conferita.

(Tribunale di Torino, ordinanza, 4 luglio 2022)


L’avvocato non può trattenere le somme incassate per conto del cliente

La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p..

(Cassazione Civile, 26 luglio 2022, n. 23239)


Il conduttore pretermesso non deve pagare i canoni

L'esercizio del diritto di riscatto urbano di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, previsto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. Ne consegue che la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento e tale conduttore non è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.

(Cassazione Civile, 25 luglio 2022, n. 23056)


Le deroghe alla “destra rigorosa”

Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, C.d.S., secondo il quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria, e, quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa. Tuttavia, non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143, comma 1, C.d.S., ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo.

(Cassazione Civile, 25 luglio2022, n. 23057)