Il rispetto delle distanze tra costruzioni in caso di sopraelevazione

In materia di distanze legali tra edifici la modificazione del tetto di un fabbricato può integrare sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura. Spetta peraltro al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali ovvero se, al contrario, l’opera presenti le anzidette caratteristiche e sia, come tale, assoggettata alla disciplina sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione.

(Cassazione Civile, 24 giugno 2022, n. 20428)


Sulla clausola vessatoria del regolamento di condominio contrattuale

La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.

(Cassazione Civile, 21 giugno 2022, n. 20007)


Violazione del Codice della strada da parte del minore: sanzione ai genitori

In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma della l. n. 689 del 1981, art. 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti ai sensi dell'art. 194 C.d.S., colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

(Cassazione Civile, 17 giugno 2022, n. 19619)


Tradisce la moglie con la cognata: legittima la revoca delle donazioni ricevute

L'adulterio non integra di per sé l'elemento dell'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine (nella specie, è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di ingiuria grave per le modalità con cui era stato commesso l'adulterio, che aveva portata alla revoca di alcune donazioni effettuate dalla moglie in favore del marito; nello specifico, la gravità conseguiva al fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante e alla circostanza che l'adulterio si era sviluppato all'interno dell'azienda di famiglia).

(Cassazione Civile, 20 giugno 2022, n. 19816)


Omessa produzione della documentazione necessaria per il trasferimento dei beni e risoluzione del contratto

Il preliminare di vendita di cosa altrui rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento della obbligazione assunta dal promittente venditore di fare acquistare al promissario acquirente la proprietà del bene (nella specie, relativa alla cessione di un garage con annessa grotta, la Corte ha sottolineato che a nulla rileva la circostanza che l'invito innanzi al notaio fosse avvenuto tre giorni prima della data prevista per la stipula del contratto definitivo in quanto, nell'occasione, i promittenti venditori non indicarono quale fosse lo stato della pratica e l'attività da essi svolta per ottenere la sdemanializzazione della grotta annessa al locale uso garage oggetto principale dell'accordo di compravendita).

(Cassazione Civile, 21 giugno 2022, n. 19932)


Sulla responsabilità dell’internet service provider

È responsabile il prestatore dei servizi di hosting per le informazioni e per la memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, se è stato avvisato della falsità o delle erroneità delle informazioni, e non ha provveduto a deindicizzare gli URL indicati nella richiesta da parte del soggetto istante.

(Cassazione Civile, ordinanza, 8 giugno 2022, n. 18430)


Legittima l’installazione dell’ascensore se funzionale alla tutela dei disabili

L'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell'impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condòmini, faciliti l'accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani (fattispecie in cui l'installazione di un ascensore, seppure di dimensioni ridotte, comportava una riduzione dell'ampiezza della scala, generando un disagio veramente minimo nell'uso quotidiano della stessa).

(Cassazione Civile, 14 giugno 2022, n. 19087)


Il “Vip”, la privacy, ed il cono di proiezione!

L'esimente prevista dall'art. 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi (fattispecie in cui un ex noto calciatore aveva lamentato l'illegittimo sfruttamento del suo diritto all'immagine a scopo commerciale, relativamente ad opere audiovisive e a medaglie commemorative, e la violazione del diritto d'autore su una serie di frammenti di interviste da lui rilasciate e poi incluse in una serie di DVD).

(Cassazione Civile, ordinanza, 16 giugno 2022, n. 19515)


Spetta il risarcimento al medico sottoposto a turni massacranti e costretto a essere sempre reperibile

L'essere costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all'anno e la sottoposizione a turni massacranti, a causa della gravissima situazione in cui versava la struttura ospedaliera, costituiscono concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medico in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale, tale da riconoscergli un risarcimento per il danno alla salute subito (nella specie, è stata confermata la condanna al risarcimento dell'Azienda sanitaria, risultando provato il nesso tra l'attività lavorativa espletata da un medico in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e l'infarto da lui subito).

(Cassazione Civile, sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17976)


Se il figlio maggiorenne non studia e non lavora il mantenimento va revocato

Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 maggio 2022, n. 16771)