Il deposito presso l’autofficina è normalmente gratuito

Allorché il veicolo venga affidato ad un'officina al fine di effettuare alcune riparazioni, il contratto in oggetto va qualificato come di prestazione d'opera sulla base del fatto che il veicolo sia stato affidato all'officina per effettuare alcune riparazioni, e non per essere solo custodito, atteso che in tali casi la prestazione di deposito ha natura accessoria rispetto a quella principale di riparazione. Pertanto il meccanico e l’autofficina sono tenuti a custodire gratuitamente la vettura del cliente fino a quando la riparazione è stata effettuata, salvo possano provare un’espressa pattuizione di onerosità del deposito.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 agosto 2020 n. 17918)


Risarcimento danni per inadempimento al contratto preliminare

Deve essere qualificata come penale la clausola di contenuto speculare per l'inadempimento dell'una o dell'altra parte che presuppone l'addebitabilità della risoluzione del preliminare e/o del recesso dal preliminare a carico di una parte per fatto addebitabile all'altra, regolando le sorti dei pagamenti effettuati dal promettente acquirente sino al momento del recesso o della risoluzione.

(Cassazione Civile, ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21967)


L’automobilista è fermo al semaforo .. ma è al telefonino!

E’ legittima la sanzione comminata all’automobilista sorpreso ad utilizzare il telefonino, senza auricolare né vivavoce, mentre aveva fermato la macchina in attesa che scattasse il semaforo verde. Infatti, anche in caso di interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, permane il divieto di usare far uso del cellulare.

(Cassazione Civile, ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23331)


Feto nato morto e relazione affettiva potenziale tra tabelle milanesi e criterio equitativo

Nel caso di "feto nato morto" è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), rispetto alla quale non vi è una tabellazione espressa da parte del tribunale di Milano. Questo consente al giudice di merito di operare sulla base di un criterio equitativo.

(Cassazione Civile, 20 ottobre 2020, n. 22859)


Sulle molestie poste in essere dal conduttore

La condotta del conduttore è motivo di abuso di bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile. E' oltremodo ravvisabile l'inadempimento contrattuale qualora, anche in assenza di modificazione di fatto dell'immobile o cambio della destinazione d'uso, l'utilizzo possa comunque pregiudicare il valore dell'immobile stesso, ciò in applicazione dell'art. 1587 c.c..

(Cassazione Civile, 20 ottobre 2020, n. 22860)


Sulle ragioni della revoca dell’amministratore di società di capitali

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

(Cassazione Civile, 6 ottobre 2020, n. 21495)


Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche ed il diritto all’anonimato della madre biologica

Fino a quando la madre naturale è in vita, il suo diritto all'anonimato di cui la stessa si è avvalsa al momento del parto deve essere massimamente tutelato, a meno che sia la stessa donna con la propria inequivocabile condotta ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il bilanciamento dei valori di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status". A stabilirlo è la Cassazione respingendo il ricorso della figlia di una donna defunta contro la decisione della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di riconoscimento della maternità da parte di un terzo.

(Cassazione Civile, 22 settembre 2020, n. 19824)


Il danno biologico terminale

Nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno a bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno peculiare improntato alla fattispecie "danno morale -terminale", ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida”.

(Cassazione Civile, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22191)


Irreperibilità del testamento

L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non aveva intenzione di revocarlo; la prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova dell'esistenza del testamento al momento della morte ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sei andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore stesso; è ammessa anche la prova che la distruzione dell'olografo, da parte del testatore, non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute; in presenza di una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca; infine, ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento gli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c., con la conseguenza che è ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento purché la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.

(Cassazione Civile, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22191)


Coniugi con residenze separate

In tema di Ici, una coppia di coniugi, anche se non separata legalmente, e con due distinte residenze anagrafiche, non può godere della doppia esenzione per una doppia abitazione principale.

(Cassazione Civile, 9 ottobre 2020, n. 21873)