Il consumatore tra il “pane fresco” e il “pane precotto e surgelato”
Una cosa è l’acquisto di pane ottenuto da un processo produttivo unitario completato in una sola giornata (il cosiddetto "pane fresco"), ed altro l'acquisto di pane ottenuto da un processo produttivo che viene interrotto per consentire il surgelamento del prodotto in vista di un posticipato completamento della sua cottura (il cosiddetto "pane conservato"). Il consumatore ha il diritto di ottenere una informazione specifica e precisa circa i due differenti prodotti, onde non può affermarsi che il primo corrisponda al secondo, né che - per logica conseguenza - sussista una violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 41 Cost., in relazione al trattamento diversificato che la legge prevede, soprattutto in vista della tutela del consumatore, per il prodotto finale derivante dai due diversi processi produttivi.
(Cassazione Civile, ordinanza 10 luglio 2020, n. 14712)
Sospensione temporanea dell’attività a causa del Covid 19
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva; l’intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio, dunque, non la autorizza a sospendere l’esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione dell’obbligazione (come nel caso dell’impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1460 e 1461 c.c. (che, a determinate condizioni, consentono ad uno dei contraenti di rifiutare o sospendere in via di autotutela l’esecuzione della propria prestazione). Deve certamente riconoscersi, in quanto fatto notorio, che la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si sia trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all'interno del territorio nazionale, non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto, il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare la propria attività. Quanto alla sussistenza dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo l’azienda alberghiera ancora nella disponibilità dell’affittuaria ricorrente, non vi sono pertanto elementi sufficienti per escludere che quest’ultima, ora che le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l’attività alberghiera per la stagione estiva, per cui difetta il fumus boni iuris della preannunciata azione di risoluzione contrattuale.
(Tribunale di Rimini, 28 giugno 2020, Dott. Chiara Zito)
Diritti di informazione dei soci di S.r.l.
I soci di srl, sforniti di cariche gestorie, hanno facoltà di accedere alla documentazione ritenuta utile per verificare l’andamento della società, senza limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento seconda buona fede e, in genere, dalle esigenze di tutela della società medesima; all'esercizio di tale facoltà attengono anche la possibilità di estrarre copia della documentazione sociale nonché di operare l’esame attraverso professionisti appositamente incaricati.
(Tribunale di Bologna, sez. spec. in materia di imprese, ordinanza 18 giugno 2020)
Mandato ed onere della prova
Compete al carrozziere, parte creditrice che chiede il pagamento della riparazione, dinanzi alle contestazioni della controparte, provare che il proprietario del veicolo abbia conferito al terzo presentatore la procura necessaria per commissionare a suo nome l'effettuazione delle riparazioni.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 luglio 2020, n. 15454)
COVID-19 e sospensione automatica dei canoni di locazione/affitto d’azienda
Il c.d. lockdown non ha legittimato, né legittima, né ha determinato il sorgere di un automatico diritto al non adempimento dell’obbligazione di versamento dei canoni d’affitto d’azienda (e/o di locazione). Il richiamo all'art. 91 d.l. n. 18/2020 è, invero, del tutto inconferente. Infatti, come noto, la norma dispone che «il rispetto delle misura di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti»; in tal senso, il dato normativo si limita ad affermare l’assenza di obblighi di risarcimento danni e/o il maturare di decadenze o penali, ma non afferma assolutamente l’automatica sospensione sine die e/o la cancellazione dell’obbligo di versamento dei canoni d’affitto/locazione.
(Tribunale di Pordenone, 8 luglio 2020, Est. Petrucco Toffolo)
Violazione del dovere di diligenza qualificata nella identificazione del soggetto che ha rilasciato la procura
Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto".
(Cassazione Civile, 8 aprile 2020, n. 7746)
Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo da parte dell’imprenditore cancellato
Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 L Fall. impedisce all’imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l’ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l’intervenuta e consapevole scelta di cessare l’attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude ipso facto l’utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare.
(Cassazione Civile, 20 febbraio 2020, n. 4329)
Amministrazione di sostegno e disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore
L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.
(Cassazione Civile, 4 marzo 2020, n. 6079)
Per l’affitto d’azienda occorre la preesistenza di un’organizzazione in forma d’azienda dei beni oggetto del contratto
Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda; in caso di esito positivo dell'indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire "ex novo" un'azienda propria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello, la quale, poiché l'immobile oggetto del contratto era situato in un centro commerciale, aveva erroneamente ritenuto l'avvenuta cessione di un'organizzazione aziendale, senza verificare se il cedente avesse in precedenza impresso ai beni interessati dall'accordo una tale organizzazione e valorizzando, invece, il trasferimento in godimento, assieme al locale, di elementi, quali un massetto, un registratore ed un gabinetto, di per sé insufficienti a costituire un'azienda).
(Cassazione Civile, 17 febbraio 2020, n. 3888)
Se il terzo acquirente fallisce non è possibile esperire l’azione di rivendica
In caso di atto di disposizione del patrimonio in danno ai creditori, il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione, vale a dire dopo l’atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l’azione revocatoria sia esercitata, impedisce ai creditori dell’alienante solo l’esercizio dell’azione costitutiva (in applicazione del principio di cristallizzazione dell’attivo fallimentare), non anche invece l’esercizio di quell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale, da esercitarsi nelle forme dell’insinuazione al passivo e non nelle forme della rivendica.
(Cassazione Civile, Sez. Unite, 24 giugno 2020, n. 12476)