Sulla necessità di un accordo su tutti gli elementi significativi di un contratto
La circostanza che il testo di un contratto sia circolato tra le parti, con continue cancellature, revisioni e proposte di emendamenti, non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse abbiano raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione o, quantomeno, sulla volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai relativi punti essenziali già definiti e ciò anche nel caso di esecuzione dell’accordo quando non risulti la volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai punti modificativi relativamente ai quali l’accordo era già stato raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui restanti aspetti. Conseguentemente, non risultando in alcun modo la volontà delle parti di derogare al principio generale in forza del quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale (anche modificativo di precedenti accordi informali), è indispensabile che tra le stesse sia stato raggiunto l’accordo su tutti i suoi elementi costitutivi (tanto principali, quanto secondari), ivi compresa, ove presenti, eventuali clausole di deroga alla competenza territoriale.
(Cassazione Civile, 2 luglio 2020, n. 13610)
Vendita su campione e onere della prova
In tema di vendita su campione, il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provarne la conformità, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore.
(Corte d’Appello di Milano, 22 luglio 2020, n. 1948)
Insolvenza indipendente dall'epidemia da Covid-19
È ammissibile l'istanza di fallimento proposta dall'imprenditore, che si trova nella fase esecutiva del concordato preventivo omologato, quando l'insolvenza deriva dall'irrealizzabilità del piano concordatario omologato, senza che sia necessaria la previa risoluzione del concordato. Per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore in concordato omologato, deve accertarsi che l’insolvenza attenga all'impossibilità di portare ad esecuzione il piano concordatario anche tenuto conto dell'apporto previsto di finanza esterna. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come convertito con modificazioni da L. 5 giugno 2020 n. 40, è procedibile il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dall'imprenditore in proprio che si trovi in concordato preventivo omologato quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia da COVID-19.
(Tribunale di Bergamo, 24 giugno 2020)
Preliminare, consegna anticipata e decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi
In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l'onere della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c. e contemporaneamente agire con l'azione quanti minoris per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione.
(Cassazione Civile, 27 maggio 2020, n. 9953)
Produzione della fattura elettronica e decreto ingiuntivo
Poiché il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche in formato “.xml” ed esse devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c..
(Tribunale di Verona, 29 novembre 2019)
Sul principio dell'auto-responsabilità gravante in capo al figlio maggiorenne
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
(Cassazione Civile, 14 agosto 2020, n. 17183)
Incidente sul veicolo che circola con la targa di prova
Un veicolo già targato, pur se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo ovvero per collaudo, non può esibire la targa di prova, che deve essere applicata soltanto su mezzi privi di carta di circolazione. Infatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solamente per veicoli privi di carta di circolazione, consegue che la collocazione della targa di prova su mezzi già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Ulteriormente discende che, dei danni derivanti dalla circolazione di un mezzo di trasporto già targato, il quale circola con targa di prova, risponde l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova.
(Cassazione Civile, 25 agosto 2020, n. 17665)
Inadempimento dell’ex coniuge obbligato all'assegno
L’ex coniuge ha diritto di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili dell’obbligato e la legittimità di tale garanzia non risulta vincolata alla sussistenza di ulteriori presupposti, se non quello di emissione della sentenza che ha riconosciuto, in suo favore, un assegno divorzile al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa
(Corte d’Appello di Milano, 18 maggio 2020, n. 1154)
Paziente suicida in ospedale e richiesta risarcitoria dei congiunti per la perdita del rapporto parentale
Se deve ritenersi che una struttura ospedaliera risponde, contrattualmente, dei danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente (che lamenti la mancata adeguata vigilanza sulla sua persona, ed in particolare l'omesso impedimento di atti autolesivi), non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso, particolarmente nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato, soprattutto quello psichiatrico, si risolva in un atto suicidario portato a compimento.
(Cassazione Civile, 8 luglio 2020, n. 14258)
Elementi caratterizzanti della novità e dell’originalità
L'ambito di applicazione dell'art. 623 c.p. va oltre la sfera di protezione predisposta dall'ordinamento civilistico per l'invenzione brevettabile posto che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Inoltre, non è necessario che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia "non conosciuto", essendo sufficiente che il loro insieme organico sia frutto di un'elaborazione dell’azienda giacché è attraverso questo processo che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva.
(Cassazione Penale, 4 giugno 2020, n. 16975)