Pedone e superamento della presunzione di colpa del conducente

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un uomo morto dopo essere stato investito da diverse macchine su una strada statale dove stava transitando a piedi e di sera; rilevante il fatto che l'uomo fosse evidentemente ubriaco circa un'ora prima dell'incidente mortale).

(Cassazione Civile, 28 agosto 2020, n. 17985)


Non poter usare il telefono non lede un diritto fondamentale della persona

Il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due casi, ossia quando la sua risarcibilità sia espressamente ammessa dalla legge, o quando la sua risarcibilità sia implicitamente ammessa dalla legge. Quest'ultima ipotesi si verifica allorché il fatto illecito abbia vulnerato un diritto fondamentale della persona. Affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come "diritto fondamentale della persona" sono necessari due requisiti; il primo è che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio e, in generale, la forzosa rinuncia al godimento di un bene materiale non costituisce lesione di un diritto della persona, salva l'ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali qoad vitam: l'acqua, l'aria, il cibo, l'alloggio, i farmaci. Il secondo requisito da accertare, affinché un diritto della persona possa dirsi fondamentale, è che l'esercizio di esso non possa essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell'essere umano. In forza di detti principi l'impossibilità di usare il telefono non lede la dignità della persona né la sua libertà né il suo diritto di comunicare, visto che si può ricorrere a un telefono sostituivo.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17894)


Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa

Spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.

(Cassazione Civile, 28 aprile 2020, n. 8236)


Tutela del consumatore e difetti di conformità del bene

In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c..

(Cassazione Civile, 30 giugno 2020, n. 13148)


Rientra nei poteri dell'amministratore sottoscrivere una fideiussione se lo prevede l’oggetto sociale

L'amministratore di una società di persone ha il potere di sottoscrivere una fideiussione quando nell'oggetto sociale è prevista la possibilità di rilascio di garanzie a favore di terzi, non essendo necessario verificare la strumentalità della stessa rispetto all'oggetto sociale.

(Cassazione Civile, 8 luglio 2020, n. 14254)


Agenzia di viaggi tra obblighi informativi e negligenza del consumatore

In base al principio di auto-responsabilità del consumatore, deve escludersi la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli suscettibili di essere risarcitoriamente compensate, nel caso in cui il viaggiatore non abbia utilizzato, per sua negligenza, le informazioni di viaggio fornitegli dal tour operator per iscritto qualche giorno prima della partenza (nel caso di specie anche quando vi sia stato un iniziale deficit informativo da parte dell’agenzia di viaggi, il consumatore non può chiedere il risarcimento per non aver utilizzato – solo per sua negligenza – le informazioni che sono state fornite successivamente).

(Cassazione Civile, 8 luglio 2020, n. 14257)


Migliorie all’immobile in comunione ereditaria

Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.

(Cassazione Civile, 17 luglio 2020, n. 15300)


Azione revocatoria e causa degli atti traslativi tra coniugi separati

Il trasferimento immobiliare, effettuato nell'ambito di una separazione personale, che non trovi causa nell'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare, è un’attribuzione patrimoniale gratuita e, pertanto, revocabile, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

(Tribunale di Frosinone, 24 gennaio 2020)


Risoluzione della compravendita di auto difettosa

In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c. c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.

(Cassazione Civile, 28 luglio 2020, n. 16077)


Sull’illegittimità della dichiarazione di emergenza e dei DPCM che limitano la libertà di spostamento

È illegittima la sanzione comminata per violazione del divieto generale e assoluto di spostamento disposto con DPCM del 9.3.2020, in conseguenza del rischio sanitario, per due ordini di motivi. Il primo riguarda il fatto che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste alcuna fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario, (conseguentemente la deliberazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 è illegittima); il secondo motivo concerne il fatto che tale divieto integra una illegittima limitazione della libertà personale, incompatibile con l'inviolabilità delle garanzie individuali che sono il fondamento dell'ordinamento italiano in quanto ordinamento di uno Stato democratico (art. 13 Cost.).

(Giudice di Pace di Frosinone, 29 luglio 2020, n. 516)