Sospensione temporanea dell’attività a causa del Covid 19
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva; l’intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio, dunque, non la autorizza a sospendere l’esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione dell’obbligazione (come nel caso dell’impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1460 e 1461 c.c. (che, a determinate condizioni, consentono ad uno dei contraenti di rifiutare o sospendere in via di autotutela l’esecuzione della propria prestazione). Deve certamente riconoscersi, in quanto fatto notorio, che la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si sia trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all'interno del territorio nazionale, non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto, il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare la propria attività. Quanto alla sussistenza dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo l’azienda alberghiera ancora nella disponibilità dell’affittuaria ricorrente, non vi sono pertanto elementi sufficienti per escludere che quest’ultima, ora che le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l’attività alberghiera per la stagione estiva, per cui difetta il fumus boni iuris della preannunciata azione di risoluzione contrattuale.
(Tribunale di Rimini, 28 giugno 2020, Dott. Chiara Zito)
Mandato ed onere della prova
Compete al carrozziere, parte creditrice che chiede il pagamento della riparazione, dinanzi alle contestazioni della controparte, provare che il proprietario del veicolo abbia conferito al terzo presentatore la procura necessaria per commissionare a suo nome l'effettuazione delle riparazioni.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 luglio 2020, n. 15454)
Sui limiti della transazione
A norma dell'art. 1364 c.c., il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprende soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; pertanto qualora rispetto ad un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l'avere esse dichiarato di non aver più nulla a che pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o in atto ma solo quelle rientranti nell'oggetto dell'accordo transattivo il quale va determinato attraverso una valutazione degli elementi di fatto inerenti alla controversia.
(Tribunale di Piacenza, 10 giugno 2020, n. 280)
Niente alud pro alio se il colore del divano è di tonalità diversa da quella prescelta
L'ipotesi di vendita "aliud pro alio" ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (nella specie, la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l'utilizzo del bene secondo la sua destinazione).
(Cassazione Civile, 3 giugno 2020, n. 10456)
Diffida ad adempiere e assegnazione del termine inferiore a 15 giorni
In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454 c.c., comma 2; in conseguenza, in presenza dell'assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell'accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell'inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti.
(Cassazione Civile, 14 maggio 2020, n. 8943)
Natura giuridica dell’assicurazione a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto di appalto pubblico
La polizza stipulata dal Comune con una società assicuratrice a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici deve essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione, in quanto la funzione di garanzia viene a porsi in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale.
(Cassazione Civile, ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358)
Diritto alla provvigione
Va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.
(Cassazione Civile, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781)
Sulla rescissione del contratto d’appalto con la P.A.
In tema di rescissione del contratto di appalto, se è vero che l'accertamento da parte del giudice di merito dei presupposti stabiliti dalle norme amministrative per l'esercizio del diritto di autotutela della p.a. è autonomo e non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli artt. 1218 e 1453 c.c.. Detta disciplina non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al Giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo un'indagine globale e unitaria.
(Cassazione Civile, ordinanza 19 marzo 2020, n. 7463)
Determinazione del compenso dell’architetto e dell’ingegnere
Il compenso spettante ad un architetto o ad un ingegnere per le prestazioni rese parzialmente non può essere diminuito a causa del mancato completamento dell’incarico e nemmeno laddove sia intervenuta revoca da parte del committente (il professionista aveva presentato il progetto presso i competenti uffici comunali solo due giorni dopo l’entrata in vigore delle nuove norme urbanistiche che rendevano parzialmente impossibile il progetto, circostanza non imputabile al tecnico).
(Cassazione Civile, 14 gennaio 2020, n. 451)
Obblighi di buona fede e correttezza contrattuale
In materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale - da intendersi in senso oggettivo - impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la violazione delle clausole di correttezza e buona fede sul mero assunto che la scelta dell'appaltante garantito di pagare all'appaltatore il saldo finale, nonostante la presenza di vizi ed a fronte dell'impegno all'eliminazione degli stessi, non fosse censurabile sotto il profilo della colpa - non essendo l'inadempimento ancora divenuto definitivo -, laddove avrebbe dovuto invece considerare - sul piano oggettivo - l'idoneità della condotta a salvaguardare l'interesse del garante ovvero ad aggravarne la posizione).
(Cassazione Civile, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32478)