Email in c/c e concorso di reati

Qualora l’offesa venga arrecata con una comunicazione indirizzata sia alla persona offesa sia ad altri destinatari, che ne vengono messi a conoscenza, si realizza il concorso fra reato di ingiuria ex art. 594, comma 2, c.p. (depenalizzato) e quello di diffamazione ex art. 595 c.p..

(Cassazione Penale, 20 luglio 2018, n. 34484)


Agevolazione colposa dell’evento dannoso: salta l’indennizzo assicurativo

Nelle condizioni contrattuali di polizza è prevista l’esclusione dei danni "agevolati" con colpa grave dal contraente, per cui la verifica della sussistenza della colpa grave è stata rapportata alla funzione di agevolazione o meno, del furto, attraverso la scelta di lasciare le chiavi nascoste nella cenere del camino (nella specie la Corte ha valorizzato la circostanza della particolare situazione logistica dell’immobile, villetta in zona periferica, isolata, che avrebbe consentito ai ladri, così come puntualmente è avvenuto, di agire in assoluta tranquillità per lungo tempo, al fine di ricercare tutti gli oggetti di valore e le chiavi delle cassaforte).

(Cassazione Civile, ordinanza 13 luglio 2018, n. 18532)


Al vigilante non basta la clausola di esonero da responsabilità

La irrisorietà del risarcimento del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale viene a costituire elemento sintomatico dell’aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall'art. 1229, comma 1, c.c. (Nella specie la clausola contrattuale disponeva che "Nel caso di comprovato inadempimento nell'esecuzione del servizio e di comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, l’istituto sarà tenuto unicamente a versare all'Utente, a titolo di penale fissa, una somma pari ad una mensilità del canone in corso. È esclusa pertanto ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dall'Utente").

(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18338)


Inadempimento contrattuale e danno morale

Sono consolidati i principi in base ai quali il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (nella specie, il diritto alla salute) (Cass. n. 21999 del 2011) (Nella specie la Corte ha ritenuto non provato che il disagio sicuramente derivante dalla situazione di incertezza in cui si sono venuti a trovare a seguito dell’inadempimento sia stato di tale afflittività da costituire un pregiudizio per la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito).

(Cassazione Civile, ordinanza 18 luglio 2018, n. 19101)


Sull'intermediario obbligo informativo continuo

In materia di investimenti obbligazionari, l’obbligo gravante sull’intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, ai sensi dell’art. 21 TUF, permane anche durante l'intera fase esecutiva del rapporto. L'obbligo d'informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto: da ciò discende che l'investitore deve entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l'iniziale grado di rischio collegato all'investimento, ma che consentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l'investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo.

(Cassazione Civile, 18 giugno 2018, n. 15936)


Validi i contratti bancari sottoscritti dal solo correntista

Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

(Cassazione Civile, 21 giugno 2018, n. 16362)


Società sportive dilettantistiche e sponsorizzazioni

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, TUIR. Sussiste una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

(Cassazione Civile, 19 giugno 2018, n. 16113)


Risoluzione del contratto con il professionista

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

(Cassazione Civile, 10 luglio 2018, n. 18086)


La doppia sottoscrizione indiscriminata non vale ad approvare le vessatorie

Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma II Cod. Civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Tale modalità di approvazione della clausola vessatoria rende oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 Cod. Civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

(Tribunale di Reggio Emilia, 24.04.2018, n. 623)


Il giudice riduce la penale solo se la parte prova che è eccessiva

Il potere del giudice di ridurre l’importo della penale prevista in un contratto può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa.

(Tribunale di Arezzo, 16 maggio 2018, n. 551)