Clausola vessatoria valida anche se illeggibile
In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria.
(Cassazione Civile, 12 febbraio 2018, n. 3307)
Onere della prova nel contratto di somministrazione di energia
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo di un gestore che agisce per il recupero del credito vantato per fornitura di energia in ragione di importi addebitati per consumi stimati ed a conguaglio, la prova del credito azionato in sede monitoria grava sul gestore. E’ infatti onere del convenuto opposto, a fronte della contestazione formulata dall'opponente sugli importi dei consumi esposti nelle bollette calcolati a stima ed a conguaglio, fornire la prova del quantum dei beni somministrati, in quanto il somministratore, per tramite del distributore locale, è autorizzato a rilevare periodicamente i reali consumi effettivi erogati quali emergono dalla lettura del contatore.
(Giudice di Pace di Milano, 23 gennaio 2018)
Risarcimento per ritardo del volo
Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento.
(Cassazione Civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584)
La risoluzione del contratto e la convenienza del richiedente
Per pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 Cod. Civ. il giudice non deve accertare altro che il contratto, l’inadempimento e se quest’ultimo sia grave avuto riguardo all'interesse della controparte. Sicché, ogniqualvolta questi elementi vengano accertati, la domanda di risoluzione dovrà essere necessariamente accolta, senza che il Giudice possa indagare oltre sulla convenienza o meno della domanda per i richiedenti.
(Cassazione Civile, 20 febbraio 2018, n. 4022)
Nullità del preliminare con oggetto indeterminato
L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento. Il contratto preliminare è perciò affetto da nullità trattandosi di atto per il quale è sempre richiesta la forma scritta ed ove non possono avere rilievo i dati di interpretazione che non facciano riferimento al testo scritto dell’accordo.
(Cassazione Civile, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 537)
Diritto al compenso del mediatore immobiliare
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex plurimis, Cass. 09/12/2014, n. 25851; Cass. 20/12/2005, n. 28231). L’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare.
(Cassazione Civile, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 869)