Fotografie dei propri clienti e GDPR: la firma del contratto non basta

In tema di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il consenso alla realizzazione, conservazione e utilizzazione di fotografie raffiguranti il corpo dell’interessato, in quanto trattamento di dati personali relativi all’immagine, è valido solo ove sia stato prestato liberamente, per una finalità specifica, in modo informato e inequivocabile e risulti chiaramente distinguibile dalle altre pattuizioni contrattuali, comprensibile e facilmente accessibile. Il consenso non può ritenersi validamente prestato ove la clausola relativa agli scatti fotografici sia inserita tra altre previsioni contrattuali senza essere chiaramente distinta, comprensibile e specificamente riferita a tale trattamento. In applicazione degli artt. 4, 6 e 7 GDPR, il giudice deve verificare in concreto e con particolare rigore la sussistenza dei requisiti di validità del consenso, accertando che esso sia stato prestato liberamente, per una finalità specifica, in modo informato e inequivocabile, nonché in forma chiaramente distinguibile dalle altre pattuizioni contrattuali. Grava sul titolare del trattamento l’onere di dimostrare la sussistenza e la validità del consenso, non potendosi queste desumere dalla mera sottoscrizione del contratto o di clausole in esso inserite.

(Cassazione Civile, ordinanza, 8 settembre 2026, n. 25117)