Legittimo il divieto imposto di registrare le lezioni tenute in classe

La voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata. Nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta. Ne deriva che legittimamente la dirigenza scolastica, richiesta dagli alunni di adottare provvedimenti, ha disposto la cessazione delle registrazioni delle lezioni da parte del professore.

(Cassazione Civile, sez. lavoro, 5 maggio 2022, n. 14270)


Psicoterapia per elaborare il lutto: no al risarcimento

Il ricorso a sedute di psicoterapia non comporta un eccezionale rimedio al danno, integrando piuttosto una tipica situazione di elaborazione del lutto. Per ottenere una maggiorazione del danno è necessario motivare la ragione per cui il ricorso a quelle sedute di psicoterapia ha costituito una eccezionale condizione rispetto a quelle che normalmente conseguono all'illecito (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto una maggiorazione del cinquanta per cento del danno a favore della vedova di un cacciatore rimasto ucciso durante una battuta di caccia, in quanto la donna aveva avuto la necessità di sottoporsi a sedute di psicoterapia per elaborare il lutto subito).

(Cassazione Civile, 9 maggio 2022, n. 14549)


Sulla riduzione dell’assegno divorzile dovuto dal marito risposato (e deve sostenere maggiori spese)

Le maggiori spese affrontate dall'ex marito a causa della convivenza con la seconda moglie non possono legittimare la sua richiesta di vedere eliminato o, almeno, ridotto l'assegno divorzile riconosciuto all'ex moglie (va respinto il reclamo proposto dall'uomo e mirato ad ottenere «l'eliminazione o la riduzione del suo obbligo di assegno divorzile, quantificato in 400 euro mensile» in favore dell'ex moglie).

(Cassazione Civile, ordinanza, 4 maggio 2022, n. 14162)


Urto del traghetto contro il pontile: da provare il risarcimento al viaggiatore

Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681 c.c., comma 1, la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c..(escluso, nella specie, il risarcimento richiesto dalla vittima di un sinistro verificatosi a seguito dell'urto del traghetto su cui stava viaggiando contro un pontile, atteso che il danneggiato non aveva fornito prove sufficienti della modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e le lesioni subite).

(Cassazione Civile, 3 maggio 2022, n. 13958)


Il numero dei tovaglioli è rilevante per l’accertamento del reddito di impresa

L'accertamento induttivo del reddito, ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), operato mediante la determinazione dei ricavi di un'impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante per quelli di carta dalle fatture o ricevute di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), è legittimo, in quanto costituisce un dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli.

(Cassazione Civile, 27 aprile 2022, n. 13169)


Il reddito di cittadinanza appartiene all’intero nucleo familiare

Il reddito di cittadinanza, anche se intestato a un unico titolare, non si può considerare una proprietà della persona che lo riceve in quanto è un sussidio che soccorre l'intero nucleo familiare, come si evince dal fatto che viene elargito sulla base di certificazioni sulla "posizione reddituale" di tutta la famiglia. Pertanto integra il reato di estorsione la violenza del titolare del predetto sussidio volto a farsi consegnare la 'card' e prendere somme destinate al sostentamento non solo suo ma dell'intera famiglia.

(Cassazione Penale, 2 maggio 2022, n. 17012)


Sulla revocabilità di una donazione per ingratitudine

L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario.

(Cassazione Civile, 29 aprile 2022, n. 13544)


Il committente rimane responsabile dei danni derivanti ai terzi dall’opera appaltata

Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.

(Cassazione Civile, ordinanza, 22 aprile 2022, n. 12909)


Corresponsabile del sinistro il pedone che attraversa la strada in modo repentino

Il pedone che viene investito da un’automobile mentre attraversa la strada in maniera repentina e distratta, in prossimità delle strisce pedonali e con il semaforo rosso concorre, insieme al conducente del veicolo, alla causazione del danno. Il modo distratto e repentino di attraversamento della carreggiata può essere dedotto dal giudice sulla base di più elementi ricavabili sia dalla posizione dell'auto, sia dal rapporto della polizia stradale sia dalle testimonianze.

(Cassazione Civile, 20 aprile 2022, n. 12636)


Sulla risarcibilità del danno sofferto dal nipote in tenera età per la morte del nonno

La perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina la perdita dei reciproci affetti in corso, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto. Pertanto, la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita attuale, che consiste nella definitiva impossibilità di godere di quel legame, con la conseguenza che costituisce pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, non in senso formale, ma nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. Il danno futuro dell'infante, ovvero la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora, in quanto se si può riconoscere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente (respinta, nella specie, la domanda di risarcimento del danno avanzata dai genitori di una minore in conseguenza della morte del nonno a seguito di un sinistro. In particolare, i ricorrenti denunciavano la perdita di una sorta di rapporto parentale futuro, ossia della perdita che, una volta cosciente, la minore avrebbe avvertito e che si sarebbe concretizzata nel non poter aver il nonno con sé, ossia vivere dei momenti con lui come nella normalità dei rapporti tra nonno e nipote).

(Cassazione Civile, 26 aprile 2022, n. 12987)