Risoluzione del contratto di vendita dell’auto usata per manomissione del contachilometri

Ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio. Sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell'acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell'acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici (nel caso di specie, relativo alla vendita di un veicolo usato, il vizio lamentato, costituito dall'alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico. Quindi non poteva escludersi l'operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., in quanto tale eventualità può verificarsi solo quando l'acquirente sia posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione non verificatasi al momento della compravendita, ma solo successivamente).

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 aprile 2022, n. 12606)


Responsabilità solidale anche se le condotte lesive sono autonome e i titoli diversi

Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

(Cassazione Civile, Sez. Unite, 27 aprile 2022, n. 13143)


Morte da Covid-19 e polizza infortuni

In assenza di specifica esclusione contrattuale, le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili (il Giudice di merito ha accolto la domanda avanzata dagli eredi di un uomo, titolare di una polizza assicurativa privata che copriva il rischio “infortuni”, deceduto a causa di una insufficienza respiratoria da infezione SARS-CoV-2).

(Tribunale di Torino, 19 gennaio 2022, n. 184)


Sulla liquidazione del danno morale in seguito ad un incidente stradale

La liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimento successivi, quale la morte del soggetto leso.

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 aprile 2022, n. 12060)


Sull’indennità di sopraelevazione

L'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 c.c., non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato, traendo tale indennità fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi del citato art. 1127, comma 4, c.c..

(Cassazione Civile, 14 aprile 2022, n. 12202)


Sulla tutela delle fotografie riprodotte sui siti web senza consenso

La riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia costituisce violazione del diritto esclusivo dell’autore di comunicazione al pubblico dell’opera. Costituiscono valido riferimento per il calcolo del danno in via equitativa le tabelle del Compendio SIAE delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative. La natura transfrontaliera del credito attribuita dalla sede legale in Germania della ricorrente e dalla sede legale della convenuta in Italia consente l’applicazione del procedimento europeo “small claim” per crediti inferiori al valore massimo di € 5.000,00. In base al domicilio della società convenuta, si radicano la competenza per territorio e per materia al Tribunale di Napoli, sezione specializzata per l’impresa, a cui competono le violazioni delle norme in materia di diritto d’autore. La pubblicazione della fotografia con le credenziali sul sito dell’autore assolve ai requisiti dell’art. 90 della legge sul diritto d’autore. Si consolida nella giurisprudenza l’utilizzo delle tabelle del Compendio SIAE per la quantificazione del danno equitativo in materia di violazione dei diritti dell’autore mediante la pubblicazione non autorizzata di fotografie sul web.

(Tribunale di Napoli, 22 marzo 2022, Dott. Di Martino)


Volo ritardato: rimborso dalla compagnia extra UE se ha agito come vettore europeo

I passeggeri di un volo che arriva a destinazione in ritardo possono chiedere un risarcimento in denaro a un vettore aereo non europeo se questo effettua l'intero viaggio in nome della compagnia europea con la quale era stato programmato l'itinerario.

(Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2022, Causa C-561/20)


Danno all’immagine: il criterio per la quantificazione del risarcimento

L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possono essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per richiesta per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi l'importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto in particolare dei criteri enunciati dalla legge sulla protezione del diritto d'autore.

(Cassazione Civile, 12 aprile 2022, n. 11768)


Sulla disdetta (PEC) del contratto di locazione fra imprese

La decisione del giudice del merito di considerare inefficace la disdetta del contratto di locazione tra imprese, in quanto inviata a mezzo PEC, e non a mezzo di raccomandata r/r, non è giuridicamente corretta. Il d.lg. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2 disponendo che "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta", ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC , mentre l'art. 16, commi 6 e 9 d.l. n. 185 del 2008, nell'imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni tra imprese ("i soggetti di cui al comma 6") possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo, e ciò in deroga al d.P.R. n. 68 del 2005, art. 4.

(Cassazione Civile, 12 aprile 2022, n. 11808)


Sinistro stradale: è irrilevante l'omessa denuncia dell'incidente

In caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

(Cassazione Civile, 11 aprile 2022, n. 11656)