Plurimi accessi in ZTL
In tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa L. n. 689 del 1981 ex art. 3, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (fattispecie relativa alla plurima violazione di accesso non autorizzato in area ZTL).
(Cassazione Civile, 4 giugno 2021, n. 15724)
La nuova canna fumaria va demolita se è pericolosa e viola le distanze
La ratio dell'art. 890 c.c. è quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. "colmo del tetto", cioè la parte più alta dell'intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato.
(Cassazione Civile, 3 giugno 2021, n. 15441)
Comunicazione illeggibile e buona fede del destinatario
In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.
(Cassazione Civile, 28 maggio 2021, n. 15001)
Sulla ricostituzione dell’affectio maritalis
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (confermata la decisione di merito secondo cui le circostanze accertate - pagamento dell'assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall'ex marito durante la ripresa della convivenza - deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale).
(Cassazione Civile, 21 maggio 2021, n. 14037)
Sul dovere di informare il paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli dell’intervento
Con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento; la necessità, per il paziente, di allegare (e dimostrare) che, se correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento è chiaramente postulata anche da Cass. n. 7248/2018 quale necessario presupposto per il risarcimento del danno alla salute (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta medica sia stata colposa o non colposa).
(Cassazione Civile, ordinanza, 12 maggio 2021, n. 12593)
Chanel può opporsi all’e-commerce non autorizzato se non in linea con il suo prestigio
Le modalità di vendita, anche attraverso i canali online, di prodotti di lusso da parte di un rivenditore estraneo alla rete di distribuzione selettiva, se non conformi agli standard qualitativi previsti da tale sistema, e dunque lesive del prestigio e dell’immagine dei prodotti di lusso e del relativo marchio, impediscono la normale operatività del principio dell’esaurimento del marchio di cui all’art. 5 c.p.i., riconoscendo pertanto al titolare del marchio il diritto di opporsi a tali vendite.
(Tribunale di Milano, Sez. Impresa, ordinanza, 11 maggio 2021, n. 3755)
Sul risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima (nella specie relativa alla morte di un bambino di quattro anni, confermata la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti, dell'età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale).
(Cassazione Civile, 25 maggio 2021, n. 14422)
Sulla nozione di prodotto difettoso
Deve escludersi che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, possa essere qualificato come prodotto difettoso, in quanto idoneo all'uso al quale era destinato, né privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 maggio 2021, n. 14106)
Il condominio è obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno
L'obbligo di custodia del condominio e i corrispondenti poteri dell'amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della concustodia, sicché il condominio e l'amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattisi di insidia creata dall'impresa appaltatrice (nel caso di specie sussiste quindi la concorrente responsabilità del condominio, in persona dell’amministratore, e della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria della piscina condominiale, in relazione alla morte di una minore, annegata perché rimasta incastrata con un braccio nella griglia di scolo).
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 maggio 2021, n. 13595)
Sulla preponderanza del fattore personale rispetto a quello materiale nel trasferimento di ramo d’azienda
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile - come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell'autonomia funzionale del servizio ceduto).
(Cassazione Civile, 16 marzo 2021, n. 7364)