Presupposti dell’assegno in sede di separazione: occorre tener conto dell’attuale e concentra capacità lavorativa

In tema di separazione dei coniugi, il diritto all'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, differenziandosi dall'assegno di divorzio per l'assenza di componenti compensative. La valutazione della spettanza dell'assegno richiede un'accurata verifica dei presupposti e della concreta situazione patrimoniale, dovendo il giudice considerare non solo l'eventuale patrimonio ma anche la concreta e attuale capacità lavorativa del richiedente. Il riconoscimento dell'assegno, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. La mancanza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato qualora questi sia dotato di concrete possibilità lavorative non sfruttate senza giustificato motivo. Il principio di autoresponsabilità, strettamente correlato alla solidarietà, impone che nelle comunità solidali ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità, senza sottrarsi ai propri doveri. La valutazione dell'attitudine al lavoro proficuo costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno, dovendo essere riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

(Cassazione Civile, ordinanza, 7 gennaio 2025, n. 234)


Anche un solo episodio di violenza fisica legittima l’addebito della separazione

In tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole e anche quando siano concretizzate in un unico episodio, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione dell'addebito.

(Cassazione Civile, 27 febbraio 2024, n. 5171)


Annullato l'accordo di separazione sottoscritto dal coniuge, bersaglio di minacce e intimidazioni

Ai fini dell'annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza invalidante il negozio giuridico qualora una delle parti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso, proveniente dalla controparte o da un terzo, e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità di determinazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 febbraio 2024, n. 4440)


Nessuna adozione per l'ex compagna della madre che non aveva avuto un ruolo nella fecondazione

Va respinta la richiesta avanzata da una donna per ottenere l'adozione "speciale", quale genitore di intenzione, del figlio biologico dell'oramai ex compagna se si appura che, nonostante gli oltre due anni di convivenza come famiglia di fatto, il rapporto tra lei e il bambino è stato ed è poco intenso.

(Cassazione Civile, 12 febbraio 2024, n. 3769)


No al collocamento paritario quando non risponde al benessere del minore

La frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei Giudici di merito che aveva preso atto dell’esigenza del minore di rimanere a vivere con il genitore ed il nonno paterno, ritenuti indispensabili punti di riferimento sotto il profilo affettivo ed accuditivo).

(Cassazione Civile, ordinanza, 6 febbraio 2024, n. 3372)


Sospesa la responsabilità genitoriale al genitore che svolge attività criminale in ambiente domestico

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. La conferma della sospensione della responsabilità genitoriale anche in Appello e confermata dalla Cassazione, poggia su motivazioni fondate sulla sua “caratura” criminale del ricorrente (consumata anche in ambito familiare con reati di detenzione di armi e di droga, attraverso l’appartenenza a un’organizzazione a delinquere), e considerando che anche il fratello e i genitori erano stati attinti da ordinanza cautelare.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 gennaio 2024, n. 2021)


Adozione maggiorenni: l’intervallo di età di 18 anni può essere derogato

Dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 291, 1 comma, codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

(Corte Costituzionale, 18 gennaio 2024, n. 5)


Adozione estera anche in assenza di matrimonio

Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, l. 184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore.

(Cassazione Civile, 19 dicembre 2023, n. 35437)


Nullo il procedimento di affido del minore se manca la nomina di un curatore speciale

Nel caso in cui il giudice disponga con provvedimento l’affido del minore presso i Servizi sociali con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, l’intero processo viene dichiarato nullo se non è stato previamente nominato un curatore speciale nell’interesse del minore medesimo.

(Cassazione Civile, 29 novembre 2023, n. 33185)


Deve essere escluso l’ascolto del minore qualora contrario al suo interesse

In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 novembre 2023, n. 32290)